ART. 2.
                (Stato di previsione della Presidenza
                     del Consiglio dei ministri
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese della
Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti,  per
l'anno   finanziario  1998,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 2).
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
ripartizione su altre unita' previsionali di  base,  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri per l'anno
1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n.  400,
iscritto  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato"
(funzionamento)  di  pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Segretariato generale", dello stato di previsione medesimo.
  3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
33  della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della
unita' previsionale  di  base  "Restituzioni,  rimborsi,  recuperi  e
concorsi vari" di pertinenza del centro responsabilita' "Segretariato
generale"  (Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri) dello stato di
previsione dell'entrata, per  essere  correlativamente  iscritte,  in
termini  di  competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro,
del  bilancio   e   della   programmazione   economica,   nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali"
(investimenti)   di   pertinenza   del   centro   di  responsabilita'
"Informazione e editoria" dello stato di previsione della  Presidenza
del Consiglio dei ministri.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  le  variazioni  compensative  di
bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo  127 del testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su  altre  unita'  previsionali  di  base,  delle
Amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Roma  capitale"  dello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a ripartire, con propri decreti, il fondo
per  l'attivita'  statistica   nazionale   di   base   "Segretariato"
(funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Segretariato generale" dello stato di  previsione  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri.
  7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio  nazionale della
protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Fondo per la protezione civile"  (investimenti)  di  pertinenza  del
centro   di   responsabilita'  "Protezione  civile"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
finanziario  1998, possono essere ripartite - in relazione al tipo di
intervento previsto -  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  tra  altre  unita'
previsionali di base, del medesimo centro di responsabilita'.
  8. Ai fini della ripartizione della residua quota del  Fondo  unico
per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge
30  aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  nell'ambito delle
unita'  previsionali  di  base  "Fondo  unico  per   lo   spettacolo"
(interventi,    investimenti)    di    pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Spettacolo"  dello  stato   di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base
"Funzionamento" di pertinenza del  centro  di  responsabilita'  "Pari
opportunita'"   dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, per  l'anno  finanziario  1998,  delle  somme
affluite   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste  in  essere  dalla
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e donna in accordo con l'Unione europea.
 
          Note all'art. 2:
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
            - Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria), e' il seguente:
            "Art.  33  (Fondo  centrale  di garanzia). - E' istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  direzione
          generale   delle   informazioni,   editoria   e  proprieta'
          letteraria, artistica e scientifica, un fondo  centrale  di
          garanzia  per  i  finanziamenti  di importo non superiore a
          1.500 milioni di lire, concessi  in  base  all'art.  29  ed
          ammessi  ai  benefici  di  cui allo stesso articolo. A tale
          fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            La  garanzia  sul  fondo  e' di natura sussidiaria e puo'
          essere accordata agli istituti ed  aziende  di  credito  su
          richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
            La  garanzia del fondo si applica con le stesse modalita'
          previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto
          1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
            La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
             1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare
          in  misura  corrispondente  alla  trattenuta  che essi sono
          tenuti  ad  operare  una  volta   tanto,   all'atto   della
          erogazione,   sull'importo   originario  dei  finanziamenti
          concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni  di  ciascun
          finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50%;
             2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori
          di  importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della
          lettera b) del quinto comma dell'art.  20  della  legge  12
          agosto  1977,  n.  675,  modificato  dall'art.  12-bis  del
          decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;
             3)  da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per
          ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi  alla
          entrata in vigore della presente legge;
             4)  dagli  interessi  maturati  sulle disponibilita' del
          fondo".
            - Il testo dell'art. 127 del testo unico delle  leggi  in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il
          seguente:
            "Art. 127 (Fondo nazionale di  intervento  per  la  lotta
          alla  droga).   - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento  per
          la  lotta  alla  droga  per  il  finanziamento di progetti,
          finalizzati al perseguimento degli obiettivi  del  presente
          testo  unico,  presentati  dai  Ministri  dell'interno,  di
          grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione
          e della sanita' con particolare  riguardo  per  i  progetti
          localizzati nelle regioni meridionali.
            2.  A  valere  sul Fondo di cui al comma 1 possono essere
          finanziati progetti mirati alla prevenzione e  al  recupero
          dalle  tossicodipendenze elaborati dai comuni  maggiormente
          interessati  dall'espansione  di  tale   fenomeno,   previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi, le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si  intendono
          conseguire  nel  campo  della  prevenzione e recupero dalle
          tossicodipendenze. Al finanziamento  dei  progetti  possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che  intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione
          sul territorio.
            3.  Una  quota  almeno  pari  al  7   per   cento   degli
          stanziamenti   di   cui   al   comma  11  e'  destinata  al
          finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti
          alla  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
          pubblici  e  privati  convenzionati per l'assistenza socio-
          sanitaria alle tossicodipendenze, anche con  riguardo  alle
          problematiche      derivanti     dal     trattamento     di
          tossicodipendenti sieropositivi..
            4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e'
          disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio
          dei    Ministri,   sentito   il   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
            5. Il Comitato nazionale di  coordinamento  per  l'azione
          antidroga,  nella  prima  seduta, specifica le priorita' in
          tema di  prevenzione  e  recupero  dalle  tossicodipendenze
          nonche'  il  contenimento  del  fenomeno  della sindrome da
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la  ripartizione  del  fondo  e  per  la  valutazione   dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro:
             a)   dell'urgenza   degli   interventi  in  relazione  a
          situazioni di alto rischio;
             b)  degli  interventi  volti  alla  prevenzione   e   al
          contenimento  del  diffondersi  delle  infezioni  HIV tra i
          tossicodipendenti;
             c) della carenza di strutture  idonee  alla  lotta  alla
          droga,  nel  settore  di  competenza  di  ciascun  soggetto
          proponente;
             d) della necessita' di  formazione  del  personale,  con
          riferimento   agli   specifici   obiettivi  proposti  dalla
          Organizzazione mondiale della sanita' (regione  europea)  e
          dalla Comunita' europea.
            6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
          per gli affari  sociali  o  da  un  dirigente  generale  in
          servizio  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e
          composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del
          recupero dalle  tossicodipendenze,  dei  seguenti  settori:
          sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
          riabilitativo,  pedagogico, giuridico. Detta commissione e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un funzionario della carriera direttiva o  dirigenziale  in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            7.  Le  amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi  dalla
          erogazione  del  finanziamento,  dandone comunicazione alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  che,  in  mancanza,
          provvede,  sentito  il  Comitato nazionale di coordinamento
          per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme  su  altri
          progetti meritevoli di accoglimento.
            8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla
          Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  una  relazione
          semestrale sull'andamento  dei  progetti  e  sui  risultati
          conseguiti.
            9.   Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del  progetto
          finanziato   incontri   concrete   difficolta'   operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
          puo'  apportarvi  le  opportune  variazioni, ferma restando
          l'entita' del finanziamento accordato.
            10. L'onere per il  funzionamento  della  commissione  di
          esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in
          lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
            11.  L'onere  per il finanziamento dei progetti di cui ai
          commi 1 e 2 e' determinato  in  lire  176.040  milioni  per
          l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.
            12.    L'organizzazione   del   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga  e'  disciplinata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Il
          Comitato potra' articolarsi in piu'  sezioni;  per  il  suo
          funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di
          cui  all'art.  7,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400".
            - La legge 15 dicembre 1990, n.  396,  reca:  "Interventi
          per Roma, capitale della Repubblica".
            -  Il testo dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225 (Istituzione del Servizio  nazionale  della  protezione
          civile), e' il seguente:
            "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle
          autorizzazioni   di   spesa  a  favore  del  Fondo  per  la
          protezione civile sono iscritte, in relazione  al  tipo  di
          intervento  previsto,  in appositi capitoli, anche di nuova
          istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
          corso   dell'esercizio  in  relazione  agli  interventi  da
          effettuare.
            2.  Le  disponibilita'   esistenti   nella   contabilita'
          speciale intestata al ''Fondo per la protezione civile'' di
          cui  all'art.  2  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto  1982,
          n.  547,  nonche'  quelle rinvenienti dalla contrazione dei
          mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per  la
          protezione  civile,  sono  versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
          del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
          nell'apposita  rubrica  dello  stato  di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3
          dell'art.   5,  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
          titolari  di  pubbliche  funzioni, ancorche' non dipendenti
          statali, mediante ordini di accreditamento da  disporre  su
          pertinenti  capitoli,  per i quali non trovano applicazione
          le norme della legge  e  del  regolamento  di  contabilita'
          generale  dello  Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
          accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
          non estinti al termine dell'esercizio  in  cui  sono  stati
          emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
            4.  I  versamenti di fondi da parte di enti o privati per
          le esigenze di protezione civile  confluiscono  all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato  per  la  riassegnazione  ai
          rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro  del
          tesoro.
            5.  Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla
          data di entrata in vigore della presente legge a carico del
          Fondo per  la  protezione  civile  danno  luogo  a  formali
          impegni  a  carico  dei competenti capitoli da istituire ai
          sensi del comma 1".
            - Il testo del secondo comma dell'art. 2 della  legge  30
          aprile  1985,  n.  163  (Nuova  disciplina degli interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo), e' il seguente: "La
          residua quota del Fondo e' riservata per  far  fronte  agli
          oneri  derivanti  dall'applicazione  degli art. 4 e 5 della
          presente  legge,  nonche'  per  provvedere   ad   eventuali
          interventi  integrativi  in  base alle esigenze dei singoli
          settori".