ART. 20.
                 (Stato di previsione del Ministero
            dell'universita' e della ricerca scientifica
               e tecnologica e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per l'anno finanziario 1998, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n 20).
  2.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore  del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno  finanziario  1998,  e'  comprensiva,  nel
limite  di  lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli
oneri  destinati  alla  realizzazione  dei   programmi   finalizzati,
approvati   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), della somma di lire 7 miliardi in favore  dell'area
di  ricerca  di  Trieste,  nonche'  della  somma di lire 5 miliardi a
favore   dell'Istituto   di   biologia   cellulare   per    attivita'
internazionale afferente all'area di Monterotondo.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica cura che la realizzazione dei programmi  finalizzati  sia
coerente  con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con
le indicazioni formulate dal CIPE,  riferendo  allo  stesso  Comitato
ogni  due  anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali
attribuzioni si avvale dell'opera di  apposita  commissione  nominata
dal  Ministro  stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e
della tecnologia.