ART. 23.
                       (Disposizioni diverse)
  1.  Per  l'anno finanziario 1998, le spese considerate nelle unita'
previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  ad  effettuare,  con propri decreti, variazioni tra loro
compensative, rispettivamente, per competenza e  cassa,  sono  quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
  2.  Per l'anno finanziario 1998, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,  sono  quelle  indicate  nella tabella B allegata alla
presente legge.
  3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione le corrispondenti
appostazioni  nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base,  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad iscrivere i suddetti residui nelle  pertinenti  unita'
previsionali  di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti
da registrare alla Corte dei conti.
  4. La composizione delle razioni viveri in natura per  gli  allievi
del   Corpo   della   guardia   di  finanza,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le
integrazioni di vitto e di generi di  conforto  per  i  militari  dei
Corpi  medesimi  nonche'  per  il personale della Polizia di Stato in
speciali  condizioni  di  servizio,  sono   stabilite,   per   l'anno
finanziario  1998, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  e'  autorizzato  a  trasferire,  con  propri  decreti, in
termini di residui, competenza e cassa, dall'unita'  previsionale  di
base  "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di
pertinenza  del   centro   di   responsabilita'   "Attuazione   della
programmazione economica" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario 1998 alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dei
Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo  126  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di competenza e di cassa,  le  variazioni  compensative  di  bilancio
occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
  7. Ai sensi  della  legge  3  aprile  1997,  n.  94,  e  successivi
provvedimenti  di  attuazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a trasferire con propri
decreti, in termini di residui, di competenza e di  cassa,  le  somme
occorrenti  per  gli  acquisti  di  beni,  forniture  e servizi delle
Amministrazioni centrali dello  Stato,  dall'unita'  previsionale  di
base  "Beni  e  servizi  per  le  Amministrazioni dello Stato" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di  responsabilita'  "Provveditorato
generale  dello  Stato"  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  alle  unita'
previsionali  di base, anche di conto capitale, concernenti spese per
acquisti di beni, forniture e  servizi,  degli  stati  di  previsione
delle Amministrazioni medesime.
  8.  Ai  fini  dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente  collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale   e
orientale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in
relazione  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
  9. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta  dei  Ministri interessati, e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
le  disponibilita'  esistenti  su  altre  unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti  a  favore
di  apposite  unita' previsionali di base destinate all'attuazione di
interventi cofinanziati  dalla  Unione  europea,  nonche'  di  quelli
connessi  alla  realizzazione  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione.
  10. I decreti legislativi adottati entro il 1998  conseguenti  alle
leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri
di   responsabilita'   amministrativa   a   cui  riferire  le  unita'
previsionali di base  del  bilancio  dello  Stato;  il  Ministro  del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle   Commissioni
parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la  modifica
e la soppressione di unita' previsionali di base.
  11.  Al  fine  di  agevolare  il passaggio al nuovo ordinamento del
bilancio ed esclusivamente per  l'esercizio  1998,  con  decreti  del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su  proposta  dei  Ministri  interessati,  sentite   le   Commissioni
parlamentari  competenti,  possono  essere  disposti, per le spese di
funzionamento, limitatamente  agli  oneri  relativi  a  movimenti  di
personale  e a quelli strettamente connessi con la operativita' delle
Amministrazioni, variazioni compensative tra le  unita'  previsionali
di base del medesimo stato di previsione.
  12.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti  variazioni
compensative  in  termini di competenza e di cassa, tra le competenti
unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate per  le
spese   concernenti  la  gestione  e  il  funzionamento  dei  sistemi
informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei
sistemi medesimi.
  13. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini
di competenza e cassa,  le  variazioni  di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  14.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
Amministrazioni  dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, stipulati ai  sensi  dell'articolo  2
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne
il trattamento economico fondamentale  ed  accessorio  del  personale
interessato.
  15.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,
all'assegnazione  sulle  apposite  unita'  previsionali di base degli
stati di previsione delle Amministrazioni  interessate,  della  somma
affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal
Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.
  16.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione   negli  stati  di  previsione  delle  Amministrazioni
statali  interessate,  delle  somme  rimborsate   dalla   Commissione
dell'Unione   europea   per  spese  sostenute  dalle  Amministrazioni
medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali  di  base  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al Fondo di rotazione di cui
all'articolo  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata di bilancio.
  17. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere  con  propri  decreti  alle
variazioni  di  bilancio,   tra   le   Amministrazioni   interessate,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma  11,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  550, relative alla
concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.
  18. Per il 1998, le unita'  previsionali  di  base  e  le  funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n.
2 alla presente legge.
 
          Note all'art. 23:
            -  Il  testo  del quinto e del settimo comma dell'art. 20
          della gia' citata  legge  n.  468/1978  (si  veda  in  nota
          all'art. 3) e', rispettivamente, il seguente:
            "5.  Per le spese correnti possono essere assunti impegni
          estesi a carico  dell'esercizio  successivo  ove  cio'  sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando  si  tratti  di  spese  per  affitti  o   di   altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione  ne  riconosca   la   necessita'   o   la
          convenienza.
            6. (Omissis).
            7.  Non possono essere assunti, se non previo assenso del
          Ministro del tesoro, impegni per spese  correnti  a  carico
          degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso finche' il
          bilancio di previsione  dell'esercizio  in  corso  non  sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
          Ministro del tesoro puo' anche essere dato  preventivamente
          per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
          mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti".
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 126 del D.P.R.  24
          luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della  delega  di  cui
          all'art.  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382)  e'  il
          seguente: "Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente
          primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
          ad  essere  ripartiti  fra  le  regioni  per  le  finalita'
          previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
          delle quote di tali fondi  da  attribuire  alle  regioni  a
          statuto speciale".
            - Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria) e' il seguente:
            "Art. 13. (Pubblicita' di amministrazioni  pubbliche).  -
          Le   amministrazioni   statali  e  gli  enti  pubblici  non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
          per cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste  in
          bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
          capitolo di bilancio.
            Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al  comma
          precedente  nessuna  commissione  e'  dovuta  alla  impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica.
            La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  impartisce,
          dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
          campagne promozionali avvenga senza discriminazioni  e  con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
            La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture  e  il  loro  uso, curando che la ripartizione di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
          dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del  mondo
          del lavoro.
            Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali,
          e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti
          a  dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle
          erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel  corso   di   un
          esercizio  finanziario, depositando un riepilogo analitico.
          Sono esenti dall'obbligo  della  comunicazione  negativa  i
          comuni con meno di 40.000 abitanti.
            Le  amministrazioni  e  gli enti pubblici di cui al primo
          comma non possono  destinare  finanziamenti  o  contributi,
          sotto  qualsiasi  forma, ai giornali quotidiani o periodici
          al di fuori di  quelli  deliberati  a  norma  del  presente
          articolo".
            -  La  legge  3  aprile 1997, n. 94 reca: "Modifiche alla
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni  e
          integrazioni,  recante norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia  di  bilancio.    Delega  al  Governo  per
          l'individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base del
          bilancio dello Stato".
            - La legge 26 febbraio 1992, n. 212 reca: "Collaborazione
          con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
            - Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109  (Legge  quadro  in  materia  di lavori pubblici) e' il
          seguente:
            "Art. 18. (Incentivi e spese per la progettazione). -  1.
          L'1  per  cento  del costo preventivato di un'opera o di un
          lavoro ovvero il 50 per cento della  tariffa  professionale
          relativa    a   un   atto   di   pianificazione   generale,
          particolareggiata   o   esecutiva   sono   destinati   alla
          costituzione  di  un  fondo  interno  da  ripartire  tra il
          personale   degli   uffici   tecnici   dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  titolare  dell'atto  di  pianificazione,
          qualora essi abbiano redatto direttamente i  progetti  o  i
          piani,   il  coordinatore  unico  di  cui  all'art.  7,  il
          responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
            1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito  per  ogni
          singola  opera  o  atto di pianificazione, sulla base di un
          regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o  titolare
          dell'atto di pianificazione.
            2.  Le  somme  occorrenti  ai fini di cui al comma 1 sono
          prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali  riservate
          a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, ed
          assegnate  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione
          della  spesa  o  ad  apposita  voce  del   bilancio   delle
          amministrazioni aggiudicatrici.
            2-bis.  A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
          stessi alle spese  necessarie  alla  stesura  dei  progetti
          preliminari,  nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi,
          incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi   di
          impatto  ambientale  od altre rilevazioni, e agli studi per
          il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
          adeguamento alla normativa sopravvenuta dei  progetti  gia'
          esistenti  d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
          dell'interesse  pubblico  alla  realizzazione   dell'opera.
          Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
          le   province   autonome,   qualora  non  vi  abbiano  gia'
          provveduto, nonche'  i  comuni  e  le  province  e  i  loro
          consorzi.  Per  le  opere finanziate dai comuni, province e
          loro consorzi e dalle  regioni  attraverso  il  ricorso  al
          credito,  l'istituto  mutuante  e' autorizzato a finanziare
          anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al   presente
          articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".
            - Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
            "Art. 45. (Contratti collettivi). - 1. La  contrattazione
          collettiva  e'  nazionale  e  decentrata. Essa si svolge su
          tutte le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro,  con
          esclusione  di  quelle  riservate  alla  legge  e agli atti
          normativi e amministrativi secondo  il  disposto  dell'art.
          2,  comma  1,  lettera  c), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.
            2. I contratti collettivi nazionali  sono  stipulati  per
          comparti   della   pubblica   amministrazione  comprendenti
          settori omogenei o affini.
            3.  I  comparti  sono  determinati   e   possono   essere
          modificati,  sulla  base di accordi stipulati tra l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
          sul   piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   previa    intesa    con    le
          amministrazioni  regionali,  espressa  dalla Conferenza dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
          Fino a  quando  non  sia  stata  costituita  l'agenzia,  in
          rappresentanza  della parte pubblica provvede il Presidente
          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
            4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata
          al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela
          dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa  si  svolge
          sulle   materie   e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti
          collettivi nazionali.
            5. Mediante contratti collettivi  quadro  possono  essere
          disciplinate,  in  modo  uniforme per tutti i comparti e le
          aree di contrattazione collettiva, la durata dei  contratti
          collettivi e specifiche materie.
            6.   I   contratti   collettivi   quadro  sono  stipulati
          dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica,  e,
          per  la  parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            7. I contratti  collettivi  nazionali  di  comparto  sono
          stipulati  dall'agenzia  di  cui  all'art.  50 per la parte
          pubblica, e, per la parte sindacale,  dalle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
            8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati,  per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del  potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
          o da un suo delegato, che la presiede, e da  rappresentanti
          dei  titolari  degli  uffici  interessati,  e, per la parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite  dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   e
          nell'ambito  della  provincia  autonoma  di Bolzano e della
          regione  Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   provinciale   e
          regionale rispettivamente ai sensi dell'art.  9 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 6 gennaio 1978, n.  58, e
          del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430.
            9. Le amministrazioni pubbliche, osservano  gli  obblighi
          assunti  con  i  contratti  collettivi  di  cui al presente
          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti".
            -  Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195
          (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate) e' il seguente:
            "Art.  2  (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
             A)    per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e  delle
          risorse    agricole,   alimentari   e   forestali   o   dai
          sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da  una
          delegazione  sindacale  composta  dai  rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  del personale della polizia di Stato, del
          Corpo della polizia penitenziaria  e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  individuate  con  decreto del Ministro per la
          funzione pubblica in conformita' alle disposizioni  vigenti
          per  il  pubblico  impiego in materia di accertamento della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
             B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          Guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle  finanze,  i  comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza).
            2. Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro  della  difesa  il  capo  di  Stato maggiore della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
            3.  Le  delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate".
            - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
          (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
          il seguente:
            "Art.   5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello Stato denominato ''Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie'' nel quale sono versate:
             a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3  ottobre  1977,  n.  863, che viene soppresso a decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
             b) le somme erogate dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
             c)  le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi  le  stesse finalita' di quelle previste dalle norme
          comunitarie da attuare;
             d) le somme annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'articolo 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
            - Il testo del  comma  11  dell'art.  2  della  legge  28
          dicembre  1995,  n. 550 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 1996) e' il seguente:
            "11.  Le  somme  di  cui  ai  commi  9  e 10 del presente
          articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
          all'art. 11, comma 3, lettera  h),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468, come sostituito dall'art.  5 della legge 23
          agosto 1988, n. 362. Le somme anzidette  sono  comprensive,
          per  il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato
          l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art.  22  della
          legge   23  dicembre  1994,  n.  724,  su  cinque  giornate
          lavorative e che non  dispongono  di  servizi  di  mensa  o
          sostitutivi,  della  spesa  per  la  concessione  dei buoni
          pasto.  A  tal   fine   per   il   personale   soggetto   a
          contrattazione  si  provvede  ai  sensi  delle disposizioni
          contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  per  il   personale   non   soggetto   a
          contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro".