ART. 24.
                       (Bilancio pluriennale)
  1.  Resta  approvato,  ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 4
della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  il  bilancio  pluriennale  dello Stato e delle aziende
autonome per il triennio 1998-2000,  nelle  risultanze  di  cui  alle
tabelle allegate alla presente legge.
 
          Nota all'art. 24:
            -  Il  testo  dell'art.  4  della  gia'  citata  legge n.
          468/1978 (si veda in nota all'art. 3) e' il seguente:
            "Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  -  1.   Il   bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza dal Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
          un  periodo  non  inferiore  a  tre   anni.   Il   bilancio
          pluriennale espone separatamente:
             a)  l'andamento delle entrate e delle spese in base alla
          legislazione vigente (bilancio pluriennale  a  legislazione
          vigente);
             b)  le  previsioni  sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati  nel  documento  di  programmazione  economico-
          finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
            2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto   per   unita'
          previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di conto capitale  verso  i  principali  settori  di  spesa
          decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
          autorizzazione a riscuotere le entrate  e  ad  eseguire  le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
            3.  Nelle  note  preliminari che illustrano le previsioni
          complessive del bilancio pluriennale, devono  essere  moti-
          vate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle  previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni   derivanti    dagli    andamenti    tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici.
            4. Il bilancio  pluriennale  e'  approvato  con  apposito
          articolo del disegno di legge di bilancio.
            La  versione  prevista  alla  lettera  a)  del comma 1 e'
          integrata con gli effetti della  legge  finanziaria  e  dei
          provvedimenti  collegati  alla  manovra di finanza pubblica
          eventualmente gia' approvati".