ART. 3.
           (Stato di previsione del Ministero del tesoro,
            del bilancio e della programmazione economica
                      e disposizioni relative)
  1.  In  attesa  dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 23,
comma 10, gli stati di previsione del  Ministero  del  tesoro  e  del
Ministero   del   bilancio  e  della  programmazione  economica  sono
unificati   sulla   base   dei   centri    di    responsabilita'    e
dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti.
  2.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per  l'anno  finanziario  1998,  in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, fra gli
stati di previsione delle varie Amministrazioni  statali  i  seguenti
specifici   fondi   da   ripartire   di   pertinenza  del  centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1998:  Fondo  da
ripartire   per   fronteggiare   spese   derivanti   da   eccezionali
inderogabili  esigenze  di   servizio,   Fondo   da   ripartire   per
l'attuazione  dei  contratti  delle  Amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni
pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali  e
per  le  polizze assicurative degli incaricati della progettazione di
opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione  dell'assegno
per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Personale" (oneri comuni); Fondo
occorrente per il funzionamento dei programmi  di  infrastrutture  da
eseguire  nel  quadro  degli  accordi  di  comune  difesa  e Fondo da
ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione  con  i
Paesi  dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa,
nell'ambito delle unita' previsionali di base  "Accordi  e  organismi
internazionali"  (interventi,  investimenti);  Fondo  occorrente  per
l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a  statuto
speciale  iscritto,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a  statuto
speciale"  (interventi);  Fondo  da  ripartire in favore dei militari
infortunati o caduti durante  il  periodo  di  servizio  e  dei  loro
superstiti  e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la
cessione incentivata di impresa iscritti,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base "Interventi diversi"
(interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione  degli  schemi  di
cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per
competenza  e  cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base
"Difesa del  suolo"  (investimenti).  Il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione economica e', altresi', autorizzato
ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle  aziende  autonome
le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, sentiti i Ministri dei trasporti  e  della  navigazione  e
della  difesa,  e'  autorizzato  a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento  alle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione  del  Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998,
dello  specifico  stanziamento  iscritto,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Ente  nazionale di
assistenza  al  volo"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro   di
responsabilita'  "Amministrazione centrale del tesoro" dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione   economica,  in  relazione  all'effettivo  fabbisogno
dipendente dal trasferimento  dal  predetto  Ministero  della  difesa
all'"Ente  nazionale  di assistenza al volo", delle funzioni previste
dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1981, n. 145.
  5.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 64.400 miliardi.
  6.  Il  limite  degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per  la  garanzia
di  durata  sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera
a), della legge 24  maggio  1977,  n.  227,  e'  fissato  per  l'anno
finanziario 1998, in lire 18.000 miliardi.
  7.  Il  limite  degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la
garanzia  di  durata  superiore  ai   ventiquattro   mesi,   di   cui
all'articolo  17,  lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977,
n.  227,  e  successive  modificazioni,  e'   fissato,   per   l'anno
finanziario 1998, in lire 12.000 miliardi.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento   delle  somme  occorrenti  per  l'effettuazione  delle
elezioni politiche, amministrative e del  Parlamento  europeo  e  per
l'attuazione  dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese
elettorali"   (oneri   comuni)   di   pertinenza   del   centro    di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica per l'anno finanziario 1998 alle competenti
unita' previsionali di base degli stati di  previsione  del  medesimo
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dei  Ministeri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia, degli affari
esteri  e  dell'interno  per  lo   stesso   anno   finanziario,   per
l'effettuazione  di spese relative a competenze ai componenti i seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi
per    lavoro    straordinario,    a    compensi    agli     estranei
all'Amministrazione,  a  missioni, a premi, a indennita' e competenze
varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle  Forze  di
polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di
carta  e  stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze  derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  ad  altre  unita'  previsionali di base dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1998 delle somme
iscritte,  per  competenza  e   cassa,   nell'ambito   della   unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri  del  debito   pubblico)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Amministrazione  centrale  del Tesoro" del medesimo
stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle  operazioni
di ricorso al mercato.
  10.  Gli  importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,
inseriti  nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro  di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  sono  stabiliti,  rispettivamente, in lire
3.260 miliardi, lire 900 miliardi, lire 500  miliardi  e  lire  6.000
miliardi.
  11.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica.
  12.  Con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare  in  applicazione  del  disposto
dell'articolo  12,  commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito  delle
unita'   previsionali   di   base   di   pertinenza   dei  centri  di
responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese  descritte
rispettivamente,  negli  elenchi  nn.  2  e  3, annessi allo stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica.
  13.  Le  spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni  sono  indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica.
  14.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  ed  accertati  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  di  entrata  "Entrate  derivanti
dall'attivita'  di  accertamento  e  controllo"  (Accisa  e   imposta
erariale  di  consumo  su altri prodotti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette"
sono  correlativamente  versati,  con  imputazione  della  spesa  per
contributi  da  corrispondere  all'Unione europea in applicazione del
regime  delle  "risorse  proprie"  (decisione  del  Consiglio   delle
Comunita'   europee   del   21   aprile   1970)  nonche'  importi  di
compensazione monetaria, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Risorse proprie  Unione  europea"  (interventi)  di  pertinenza  del
centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno finanziario 1998, sul conto di
tesoreria  denominato:  "Ministero  del  tesoro  -   FEOGA,   Sezione
garanzia".
  15.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza dell'anno 1998
ai fini della correlativa spesa da imputare  nell'ambito  dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea" (interventi) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica   e'   autorizzato   ad
effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  per  la  ripartizione   tra   le
Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998.
  17.   Le   somme   di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria generale dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da  ripartire
non  utilizzate  al  termine dell'esercizio sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire  per  l'attivazione  dei  contratti,  iscritto  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni), al Fondo
occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale  di
base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"
(interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della  legge  11
febbraio  1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Interventi diversi" (interventi), al Fondo da ripartire  per
l'attuazione   delle   iniziative   di  collaborazione  con  i  Paesi
dell'Europa centro-orientale, iscritto  nell'unita'  previsionale  di
base  "Accordi  e organismi internazionali" (investimenti) e al Fondo
da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unita'  previsionale
di base "Aree depresse" (investimenti).
  18.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato  a  ripartire,  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali  di  base  delle Amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui  al  comma
17.
  19.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,  n.  222,  l'utilizzazione   dello   stanziamento   dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  1998   e'
stabilita  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni di bilancio.
  20.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale di base "Interventi diversi"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
finanziario   1998,  delle  somme  affluite  all'entrata  per  essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24  della  legge
11  febbraio  1992,  n.  157.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione   economica   e',   altresi',   autorizzato   a
provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo
in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
  21. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale  di   base   "Acquedotti   e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per  l'anno  finanziario  1998  delle  somme affluite all'entrata per
essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a
provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo
in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n.  36  del
1994.
  22.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale di base "Ammortamento titoli
di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di  responsabilita'
"Amministrazione  centrale  del tesoro" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per  l'anno  finanziario  1998,  delle somme affluite all'entrata del
bilancio  per  essere  destinate   ad   alimentare   il   fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
  23.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica  e'  autorizzato  a  provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di  base  "Fondo
sanitario   nazionale"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1998  delle  somme
versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano.
  24.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad   effettuare   il   riparto   tra   le
Amministrazioni   interessate,   nonche'   le   eventuali  successive
variazioni, dello specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
ripartire  tra  le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire
ai  minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca   europea   per   gli
investimenti  relativamente  ai progetti immediatamente eseguibili di
cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,  iscritto  in
termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale
di   base  "Progetti  immediatamente  eseguibili"  (investimenti)  di
pertinenza  del   centro   di   responsabilita'   "Attuazione   della
programmazione economica" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  25. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440, e successive modificazioni ed
integrazioni,  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad effettuare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,  competenza
e   cassa,  conseguenti  alla  ripartizione  tra  le  Amministrazioni
interessate del  fondo  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base
"Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Attuazione della programmazione economica"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
                               Art. 3
 
          Note all'art. 3:
            - Il testo dell'art. 31 della legge l 8 maggio  1989,  n.
          l83  (Norme  per  il  riassetto  organizzativo e funzionale
          della difesa del suolo), e' il seguente:
            "Art. 31 (Schemi  previsionali  e  programmatici).  -  1.
          Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sono costituite  le  Autorita'  dei
          bacini  di  rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno
          schema  previsionale  e   programmatico   ai   fini   della
          definizione   delle  linee  fondamentali  dell'assetto  del
          territorio con riferimento alla difesa del  suolo  e  della
          predisposizione   dei  piani  di  bacino,  sulla  base  dei
          necessari atti di indirizzo e coordinamento.
            2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
             a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari  per
          la   costituzione   delle  strutture  tecnico-operative  di
          bacino;
             b) i fabbisogni  cartografici  e  tecnici  e  gli  studi
          preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
             c)  gli  interventi piu' urgenti per la salvaguardia del
          suolo, del  territorio  e  degli  abitati  e  la  razionale
          utilizzazione  delle  acque, ai sensi della presente legge,
          dando   priorita'   in   base    ai    criteri    integrati
          dell'incolumita'  delle  popolazioni e del danno incombente
          nonche' dell'organica sistemazione;
             d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione
          degli interventi;
             e) i fabbisogni finanziari.
            3. Agli stessi fini del comma 1, le  regioni,  delimitati
          provvisoriamente,  ove  necessario, gli ambiti territoriali
          adottano,  ove   occorra,   d'intesa,   schemi   con   pari
          indicazioni per i restanti bacini.
            4.  Gli  schemi  sono  trasmessi  entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  al
          Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il
          Comitato  nazionale  per  la  difesa  del suolo, propone al
          Consiglio   dei   Ministri   la   ripartizione   dei  fondi
          disponibili per il  triennio  1989-1991,  da  adottare  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
            5.  Per  l'attuazione  degli  schemi  di  cui al presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di
          cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po,  dell'Arno,
          dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
            6.  Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e
          dell'asta media del fiume Arno  e'  concesso  alla  regione
          Toscana,  a valere sulla quota riservata di cui al comma 5,
          un contributo straordinario, immediatamente  erogabile,  di
          lire 120 miliardi".
            - Il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 marzo 1981,
          n.  145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al
          volo per il traffico aereo generale), e',  rispettivamente,
          il seguente:
            "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:
             a)  alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del
          traffico   aereo    generale,    delle    telecomunicazioni
          aeronautiche,  delle informazioni aeronautiche, dei servizi
          metereologici   aeroportuali,   e   i   relativi    servizi
          amministrativi,  tecnici e di supporto, nonche' dei servizi
          del traffico aereo inerenti ai movimenti  degli  aeromobili
          sulle aree di manovra;
             b)   al   potenziamento,   all'ammodernamento   ed  alla
          costruzione di impianti ed apparati di assistenza  radio  o
          visuale,   alla   loro   installazione   ivi   comprese  le
          acquisizioni  di  terreno  e  le  opere  demaniali  e  alla
          manutenzione anche in relazione:
              allo sviluppo del traffico aereo;
              al progresso tecnologico;
              alle   modificazioni   delle  norme  internazionali  in
          materia di assistenza al volo;
             c)  alla  ricerca  ed  alla  promozione  di   studi   ed
          esperienze   di   carattere   tecnico-scientifico  inerenti
          l'assistenza al volo;
             d) al collegamento con altre  amministrazioni  pubbliche
          al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie
          riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;
             e)  ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali
          del settore;
             f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano
          nel settore;
             g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici
          delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento,
          alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione
          ed alla riscossione del provento di cui  all'art.  1  della
          legge 11 luglio 1977, n. 411;
             h)  al  reclutamento  e,  direttamente o indirettamente,
          alla  formazione  ed  all'addestramento  del  personale  da
          impiegare  per  l'espletamento dei servizi di assistenza al
          volo, al rilascio delle relative  licenze  ed  abilitazioni
          nonche'  al movimento del personale secondo le esigenze dei
          servizi   di   assistenza   al   volo;   restano  ferme  le
          attribuzioni del  Ministero  della  difesa  in  materia  di
          licenze  ed  abilitazioni del personale militare sempre che
          le  stesse  non  siano  in  contrasto  con   la   normativa
          internazionale;
             i)  all'amministrazione  in  generale  ed alle procedure
          amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
             l) ai controlli, a terra e in  volo,  sulla  rispondenza
          agli   standards  delle  radio  assistenze  e  degli  aiuti
          luminosi per l'atterraggio;
             m)   alla   pianificazione   ed   alla    programmazione
          dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
          della   costruzione  di  nuovi  aeroporti  civili  o  della
          ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti  tecnico-
          operativi relativi all'assistenza al volo;
             n)  agli  accertamenti  delle  infrazioni alla normativa
          sull'assistenza al volo;
             o) alla imposizione delle  servitu'  necessarie  per  il
          funzionamento degli impianti;
             p)  al  rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione
          delle  carte  ostacoli  aeroportuali   nei   limiti   degli
          aeroporti di propria competenza;
             q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui
          alla  lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n.
          242, di  tutti  gli  affari  che  comunque  la  riguardano,
          nonche'  di  quelli relativi ad altri servizi eventualmente
          trasferiti all'Azienda;
             r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa  dei
          servizi di competenza.
            L'Azienda  ha  inoltre facolta' di partecipare a societa'
          ed  enti  operanti  anche  all'estero,  aventi   per   fini
          l'esercizio   di   attivita'  complementari,  accessorie  o
          comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e  di
          partecipare  a  societa'  ed enti operanti anche all'estero
          aventi per fini la  fornitura  a  terzi  di  consulenza  ed
          assistenza   tecnica,   di  studio,  di  progettazione,  di
          costruzione  o  di  gestione  temporanea  nelle   fasi   di
          avviamento  di  enti del servizio di controllo del traffico
          aereo, di sitemi ed impianti,  di  telecomunicazioni  e  di
          elaborazione  automatica  dei  dati,  di  enti del servizio
          meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
            La  partecipazione  alle  societa'  o  enti  di  cui   al
          precedente  comma  deve  essere  approvata dal Ministro dei
          trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti  operanti
          all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari
          esteri.
            Le  norme  con  le  quali si attribuiscono alla Direzione
          generale degli impianti e dei  mezzi  per  l'assistenza  al
          volo,  per  la  difesa  aerea  e  per le telecomunicazioni,
          competenze in materia di  assistenza  al  volo  e  traffico
          aereo  civile  stabilite  con  decreti del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono  abrogate
          in quanto incompatibili con il presente decreto.
            E'  altresi'  abrogato  l'art.  3  della legge 30 gennaio
          1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che  attribuisce  ad
          altri  organismi  militari e civili competenze devolute dal
          presente decreto all'Azienda".
            "Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento
          al precedente art.  3,  punto  a),  l'Azienda  gestisce  in
          particolare:
             i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di
          controllo  del traffico aereo, nel servizio informazioni di
          volo, nel servizio consultivo e  di  allarme,  negli  spazi
          aerei  di  cui  al  precedente  art.    2 e sugli aeroporti
          civili. I predetti servizi potranno riaguardare,  ove  cio'
          sia  richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei
          di  competenza  della  citata  forza  armata  e   aeroporti
          militari;
             il servizio meteorologico aeroportuale;
             il servizio informazioni aeronautiche;
             i   servizi   fisso  e  mobile  delle  telecomunicazioni
          aeronautiche, il servizio di radionavigazione e  di  quello
          di radiodiffusione".
            - Il testo delle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge
          24  maggio  1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e
          sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
          merci  e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori   all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale), e', rispettivamente il seguente:
            "Art. 17. Il limite degli impegni assumibili in  garanzia
          ai sensi dell'art. 3  della presente legge  viene fissato:
             a)  per  le  garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000
          miliardi di lire quale limite con  carattere  rotativo  che
          potra'  essere  modificato con la legge di approvazione del
          bilancio dello Stato;
             b) per le  garanzie  di  durata  superiore  a  24  mesi,
          annualmente,  con  legge di approvazione del bilancio dello
          Stato. Qualora  al  termine  di  ciascun  anno  finanziario
          l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti
          inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in
          aumento del limite fissato per l'anno successivo".
            -  Il  testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5
          agosto  1978,  n.  468  (Riforma   di   alcune   norme   di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e', rispettivamente, il seguente:
            "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e  di
          ordine).    -  Nello  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          ''Fondo di riserva per le spese obbligatorie  e  d'ordine''
          le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
            Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
             1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa, in caso di  richiesta  da  parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso;
             2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
            Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
            "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di  residui
          perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   e'
          istituito,  nella  parte  in  conto  capitale,  un  ''Fondo
          speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi  della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa''.
            Qualora si tratti di residui  gia'  perenti  relativi  ad
          importi  che  lo  Stato  ha assunto l'obbligo di pagare per
          contratto o  compenso di opere prestate o di  lavori  o  di
          forniture   eseguiti,  a  richiesta  delle  amministrazioni
          competenti,  con  decreto  del  Ministro  del   tesoro   da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
          predetto fondo - per  le  finalita'  per  le  quali  furono
          autorizzate  -  le  somme  di  volta in volta occorrenti da
          iscrivere  ai  pertinenti  capitoli  di  provenienza   onde
          integrarne  le  dotazioni  sia  di competenza che di cassa,
          ovvero a capitoli di nuova istituzione,  nel  caso  in  cui
          quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso".
            "Art.  9  (Fondo  di  riserva per le spese impreviste). -
          Nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  e'
          istituito,  nella parte corrente, un ''Fondo di riserva per
          le  spese  impreviste'',  per  provvedere  alle   eventuali
          deficienze   delle   asseguazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto  2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
            Il trasferimento di somme dal predetto fondo  e  la  loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubblica  su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli  interessati.  Allo  stato  di
          previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato
          un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo'
          esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
            Alla  legge di approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo".
            "Art.  9-bis  (Fondo di riserva  per le autorizzazioni di
          cassa).  - 1. Nello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro   e'   istituito   un   ''Fondo   di   riserva   per
          l'integrazione delle  autorizzazioni  di  cassa'',  il  cui
          stanziamento   e'  annualmente  determinato,  con  apposito
          articolo,  dalla legge di approvazione del bilancio.
            2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta  del
          Ministro intestatario, che ne da' contestuale comunicazione
          alle  Commissioni  parlamentari competenti, sono trasferite
          dal Fondo ed iscritte in aumento  delle  autorizzazioni  di
          cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle
          amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad
          eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi,
          ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
          In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
          n.  20,  i  decreti  sono trasmessi alla Corte dei conti al
          solo fine della parificazione del rendiconto generale dello
          Stato. I medesimi decreti di variazione sono  trasmessi  al
          Parlamento".
            -  Per  il  testo  dell'art. 7 della gia' citata legge n.
          468/1978, si veda nota precedente.
            - Il testo del primo e secondo comma dell'art.  12  della
          gia'  citata  legge  n.  468/1978,  e', rispettivamente, il
          seguente:
            "1. Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei
          Ministri,  possono  iscriversi  in   bilancio   somme   per
          restituzioni  di  tributi indebitamente riscossi, ovvero di
          tasse ed imposte su prodotti che si esportano,  per  pagare
          vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito
          pubblico,  in  dipendenza  di  operazioni di conversione od
          altre analoghe  autorizzate  da  leggi,  per  integrare  le
          assegnazioni  relative a stipendi, pensioni e altri assegni
          fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli articoli 10, paragrafo II, e  12,  paragrafo  II,  del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
            2.  In  corrispondenza  con gli accertamenti dell'entrata
          possono,  mediante  decreti  del   Ministro   del   tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione di somme avute in deposito o per il  pagamento
          di  quote  di  entrata  dovulute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi".
            - Per il testo dell'art. 9 della citata legge n. 468/1978
          si veda precedente nota al presente articolo.
            La decisione del Consiglio delle comunita' europee del 21
          aprile 1970 e' relativa alla  sostituzione  dei  contributi
          finanziari  degli  Stati  membri  con risorse proprie delle
          Comunita'.
            - Il D.Lgs. 3 aprile 1993,  n.  96  reca:  "Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e  Agenzia  per  la
          promozione   dello   sviluppo   del  Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
            - La legge 11 febbraio 1992, n. 157  reca: "Norme per  la
          protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio".
            - Il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e  per  il  sostentamento  del  clero cattolico in servizio
          nelle diocesi), e' il seguente:
            "Art. 48. - Le quote di cui all'art  47,  secondo  comma,
          sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per
          fame   nel   mondo,   calamita'   naturali,  assistenza  ai
          rifugiati, conservazione di beni  culturali;  dalla  Chiesa
          cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
          sostentamento del clero,  interventi  caritativi  a  favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".
            -  Il  testo dell'art. 24 della citata legge n. 157/1992,
          e' il seguente:
            "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). -  1.  A
          decorrere  dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
          istituito un fondo la cui dotazione e'  alimentata  da  una
          addizionale  di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
          sottonumero  I),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e suc-
          cessive modificazioni.
            2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31
          marzo  di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro,
          di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura
          e delle foreste, nel seguente modo:
             a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei
          compiti  istituzionali  del  Comitato  tecnico  faunistico-
          venatorio nazionale;
             b)  1 per cento per il pagamento della quota di adesione
          dello Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale  della
          caccia e della conservazione della selvaggina;
             c)  95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
          riconosciute, in proporzione alla  rispettiva,  documentata
          consistenza associativa.
            3.  L'addizionale  di  cui  al  presente  articolo non e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
            4. L'attribuzione della dotazione prevista  dal  presente
          articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
          non  comporta  l'assoggettamento  delle stesse al controllo
          previsto dalla legge 21 marzo 1958, n.  259".
            - Il testo dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
          (Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche),  e'   il
          seguente:
            "Art.  18  (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1.
          Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio  1994  i
          canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,
          previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775  e  successive
          modificazioni,  costituiscono  il corrispettivo per gli usi
          delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
             a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione,  lire
          70.400,  ridotte  alla meta' se le colature ed i residui di
          acqua sono restituiti anche in falda;
             b) per ogni  ettaro,  per  irrigazione  di  terreni  con
          derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
          tassata, lire 640;
             c) per ogni modulo di acqua  assentito  per  il  consumo
          umano, lire 3 milioni;
             d)   per   ogni   modulo   di  acqua  assentito  ad  uso
          industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo  pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
          acque a ciclo chiuso reimpiegando  le  acque  risultanti  a
          valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
          scarico con  le  medesime  caratteristiche  qualitative  di
          quelle  prelevate.    Le  disposizioni  di  cui  al comma 5
          dell'art. 12  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
             e)  per  ogni  modulo  di  acqua  per  la  pescicoltura,
          l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree  destinate
          a verde pubblico, lire 500.000;
             f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza nominale concessa o
          riconosciuta, per le  concessioni  di  derivazione  ad  uso
          idroelettrico  lire  20.467.    E' abrogato l'art. 32 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
             g)  per  ogni  modulo  di  acqua  ad  uso  igienico   ed
          assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
          igienici  e  servizi  antincendio,  ivi   compreso   quello
          relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
          qualora  la  richiesta  di  concessione  riguardi solo tale
          utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade  e
          comunque  per  tutti  gli  usi non previsti alle precedenti
          lettere lire 1.500.000.
            2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1  non  possono
          essere  inferiori  a  lire  500.000  per derivazioni per il
          consumo umano e a lire 3 milioni per  derivazioni  per  uso
          industriale.
            3.  E'  istituito  un fondo speciale per il finanziamento
          degli interventi relativi al risparmio idrico  e  al  riuso
          delle  acque  reflue,  nonche'  alle  finalita' di cui alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183, e  successive  modificazioni.
          Le   maggiori   entrate   derivanti  dall'applicazione  del
          presente  articolo  e   quelle   derivanti   da   eventuali
          maggiorazioni  dei  canoni  rispetto  a quelli in atto alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          conferite al fondo di cui al presente comma.  Le somme sono
          ripartite  con  le  procedure di cui alla medesima legge n.
          183 del 1989.
            4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge  16
          maggio  1970,  n.  281 non si applica per le concessioni di
          acque pubbliche.    A  decorrere  dalla  medesima  data  le
          regioni  possono  istituire  un'addizionale  fino al 10 per
          cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.
            5. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
          con  il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          definite  le  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
          articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
          conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
          di cui alla presente legge.
            6.  E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 del  decreto-legge
          15  settembre  1990, n. 261, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
            7. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23  dicembre  1992,
          n.  498  le  parole  da:  ''Le  maggiori  risorse'' fino a:
          ''delle sostanze disperse.'' sono soppresse".
            - Il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 12  del
          D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
          in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
             "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria per l'anno successivo,
           dal  CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
          la Conferenza
           permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio  nazionale,  determinati  ai sensi dell'art.  1,
          con riferimento ai seguenti elementi:
             a) (Omissis);
             b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,  da
          compensare,  in sede di riparto, sulla base di contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali  e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
          le province autonome".
            - Il testo dell'art. 21 della legge 26  aprile  1983,  n.
          130  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria  1983),  e'  il
          seguente:
            "Art.   21.   -  In  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero del bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
          somma di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento  di
          progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
          rilevante    interesse    economico     sul     territorio,
          nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
          nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e  per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
            Nei  venti  giorni  successivi alla data di pubblicazione
          della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro  del
          bilancio  e  della programmazione economica, determina, con
          delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica,   i  criteri  di  riparto  tra  amministrazioni
          centrali e regionali e tra settori di intervento nonche'  i
          parametri di valutazione dei progetti.
            Entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della
          delibera di cui al  precedente  comma,  le  amministrazioni
          interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
          progetti al CIPE, che delibera entro i successivi  sessanta
          giorni,  tenuto  conto  del  contributo di ciascun progetto
          agli obiettivi del piano a medio termine.
            Con la stessa delibera di approvazione il CIPE  fissa  le
          modalita'  e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
          depositi e prestiti,  per  le  procedure  di  finanziamento
          delle   opere   di  competenza  regionale.     In  aggiunta
          all'autorizzazione di spesa  di  cui  al  primo  comma,  e'
          autorizzato   il   ricorso   alla  Banca  europea  per  gli
          investimenti (BEI), fino alla concorrenza del  controvalore
          di  lire  l.000  miliardi,  per  la contrazione di appositi
          mutui per le finalita' del presente articolo.
            Con la medesima delibera di cui al terzo comma,  il  CIPE
          stabilisce,  in  relazione  ai  progetti  per  i  quali sia
          possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente  e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione interessata e' autorizzata,  a  decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
          stessi.
            L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e'
          assunto  a  carico  del  bilancio  dello   Stato   mediante
          iscrizione   delle   relative  rate  di  ammortamento,  per
          capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato  di
          previsione   della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La
          direzione generale del tesoro provvede  al  rimborso  sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,  la  BEI  comunica  con  l'indicazione   dell'importo
          complessivo  e dei mutui cui si riferisce.  Il Ministro del
          tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
            Le  proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
          progetto nel contesto dei rispettivi piani  settoriali,  se
          esistenti,   e   contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza economica  del  progetto  quali  il  saggio  di
          rendimento  interno  e  il valore attuale netto stimato per
          progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
            La riserva del 40 per cento di cui  all'art.  l07,  primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene determinata
          sulle disponibilita' nette complessive".
            - Il testo dell'art. 36 del R.D.  18  novembre  1923,  n.
          2440    (Nuove    disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello  Stato),  e'
          il seguente:
            "Art.  36.  -  I  residui delle spese correnti non pagati
          entro il secondo esercizio successivo a quello  in  cui  e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti agli  effetti  amministrativi;  quelli  concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo  a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio  con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
            Le somme  stanziate  per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non  oltre  il  terzo
          esercizio  finanziario  successivo  alla  prima iscrizione,
          salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti  in  forza
          di  disposizioni  legislative entrate in vigore nell'ultimo
          quadrimestre dell'esercizio precedente.  In  tal  caso,  il
          periodo  di  conservazione  e' protratto di un anno. Per le
          spese in annualita' il  periodo  di  conservazione  decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
            I residui delle spese in  conto  capitale,  derivanti  da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o  di
          forniture  eseguiti,  non  pagati entro il quinto esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le somme eliminate possono  riprodursi  in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
            Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982.
            (Sono  pero'  mantenuti  oltre  al  termine stabilito nel
          precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
          di investimento) relativi ad importi  che  lo  Stato  abbia
          assunto  obbligo  di  pagare per contratto o in compenso di
          opere prestate o di lavori o di forniture eseguite).
            I conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre  dell'esercizio  precedente a quello in corso, con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del   presente   articolo,   sono  allegati  oltre  che  al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
            Il conto dei residui e' tenuto distinto da  quello  della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa".
            -  Il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102
          (Disposizioni per la ricostruzione  e  la  rinascita  della
          Valtellina   e  delle  adiacenti  zone  delle  province  di
          Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara,
          colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei  mesi
          di luglio ed agosto 1987) e' il seguente:
            "Art.  2  (Procedure).  - 1. Gli interventi per la difesa
          del suolo e per la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  di  cui
          rispettivamente  agli  articoli  3  e  5 nonche' il riparto
          delle risorse disponibili ai fini della  presente  legge  e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
            2.   La   regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti  locali
          interessati:
             a)  individua  e  propone   all'autorita'   di   bacino,
          nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
          dell'art. 31 della legge 18 maggio  1989,  n.  183,  quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
             b)    formula    proposte    all'autorita'   di   bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
             c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
            3. Gli stralci dello schema previsionale e  programmatico
          del  bacino  del  Po  di  cui  all'art. 3 e il piano di cui
          all'art. 5 possono essere sottoposti a  revisione  annuale,
          secondo   le   procedure   stabilite   in   sede  di  prima
          approvazione".