ART. 4.
                 (Stato di previsione del Ministero
               delle finanze e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il
numero  degli  ufficiali  di completamento del Corpo della Guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1998, e' stabilito in 420.
  3.  Ai  fini  della  ripartizione  dello stanziamento relativo alla
istituzione e  al  funzionamento  dei  centri  di  servizio  previsti
dall'articolo   8  della  legge  24  aprile  1980,  n  146,  iscritto
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Funzionamento"  di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Entrate" dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno  finanziario  1998,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  in termini di
competenza e di cassa,  al  trasferimento  di  fondi  dalla  predetta
unita'   previsionale   di  base  ad  altre  del  medesimo  stato  di
previsione.
  4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
delle  finanze,  sono  indicate  le  spese  per  le   quali   possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1  dicembre
1986,  n.  831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di  pertinenza  del
centro  di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di
previsione.
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini
di  competenza  e  di  cassa, dalle pertinenti unita' previsionali di
base del centro di  responsabilita'  "Provveditorato  generale  dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio e della  programmazione  economica  alle  pertinenti  unita'
previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e  servizi  per
l'Amministrazione  finanziaria,  da  parte della Sezione staccata del
Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge
29 ottobre 1991, n. 358.
  6. Per l'anno 1998  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi  dei  monopoli  medesimi  secondo  le  tariffe
vigenti,  nonche'  a  impegnare  e  a pagare le spese, ai termini del
regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla  legge
6  dicembre  1928,  n. 3474, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
 
          Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n.
          189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza) e'  il
          seguente:
            "Art.  11.  -  I  ruoli  organici del personale del Corpo
          della guardia di  finanza  sono  stabiliti  in  conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
            Il   numero   degli   ufficiali  di  complemento  che  e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio".
            - Il testo dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146
          (Disposizione per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 1980) e' il
          seguente:
            "Art. 8. - Nell'ambito del Ministero delle  finanze  sono
          istituiti  i  centri  di servizio in numero non superiore a
          quindici.
            I centri di  servizio  ricevono  le  dichiarazioni  ed  i
          certificati  sostitutivi  presentati  ai fini delle imposte
          sul reddito; provvedono  alla  liquidazione  delle  imposte
          dovute  ed  ai  connessi  controlli,  alla  esecuzione  dei
          rimborsi  ed  alla  formazione  dei  ruoli  di   pagamento.
          Provvedono   altresi'  al  controllo  dei  versamenti  alle
          esattorie ed agli istituti  di  credito  ed  alla  gestione
          degli   archivi   delle  dichiarazioni  e  dei  certificati
          sostitutivi.
            Con decreti del Ministro delle finanze  sono  emanate  le
          disposizioni  necessarie  per  assicurare  che  i centri di
          servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano,
          inizino a funzionare entro il 31 dicembre  1980;  a  questo
          scopo  e'  autorizzata  per l'anno 1980 la spesa di lire 45
          miliardi.
            Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare  entro
          il  30  novembre  1980, sentita la commissione prevista dal
          primo comma dell'art.  17 della legge 9  ottobre  1971,  n.
          825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del
          tesoro  e  del  bilancio  e programmazione economica, uno o
          piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
             1) definire le competenze  territoriali  dei  centri  di
          servizio   avendo  riguardo  alle  dimensioni  ottimali  di
          funzionamento,   alla   densita'   dei   contribuenti   nel
          territorio ed alle infrastrutture esistenti;
             2)  definire  i  rapporti  dei  centri di servizio con i
          contribuenti e con gli altri uffici centrali  e  periferici
          dell'Amministrazione    finanziaria,    determinandone   la
          dipendenza  organica  e  funzionale  avuto  riguardo   alla
          necessita'   di   separare   le   specifiche   funzioni  di
          accertamento  dagli   altri   adempimenti   relativi   alla
          gestione,  liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli
          connessi alle imposte dovute;
             3) integrare  entro  il  limite  massimo  di  cinquemila
          unita'  le  dotazioni  organiche  dei  ruoli  del personale
          dell'Amministrazione  delle  finanze  e   provvedere   alla
          copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate,
          da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere
          generale  vigenti  in materia di pubblici concorsi, nonche'
          attraverso   concorsi  speciali,  anche  per  soli  titoli,
          riservati  agli  impiegati  appartenenti  ai  ruoli   delle
          carriere   immediatamente   inferiori  dall'Amministrazione
          delle finanze.
            Se la commissione di cui al comma precedente non  esprime
          il  proprio  parere  nel  termine  di quarantacinque giorni
          dall'invio degli schemi di  decreto,  il  Governo  provvede
          egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
            Il  Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di
          servizio dei beni immobili  occorrenti,  e'  autorizzato  a
          provvedere   mediante   la  costruzione,  l'acquisto  o  la
          locazione degli stessi.
            Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili
          da  adibire  a  centri  di servizio. La costruzione di essi
          puo' essere data in concessione a societa'  con  prevalente
          partecipazione statale anche indiretta.
            Alla  costruzione  dei  beni  immobili,  di  cui ai commi
          precedenti,  sono  destinate  le   aree   appartenenti   al
          patrimonio  dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante
          espropriazione per  pubblica  utilita'  o  compravendita  o
          permuta, alla quale si applicano le disposizioni del R.D.L.
          10  settembre  1923,  n.  2000,  convertito  nella legge 17
          aprile 1925, n. 473, anche quando  le  aree  da  trasferire
          allo  Stato  sono  di  maggior valore rispetto a quello dei
          beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.
            Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui  ai
          commi  precedenti,  sono  dichiarate  di pubblica utilita',
          urgenti  ed  indifferibili  e,  fino  alla  loro   completa
          esecuzione,  si  applicano  le  disposizioni  della legge 3
          gennaio 1978, n. 1.
            Il Ministro delle  finanze  e'  autorizzato  a  stipulare
          contratti  e  convenzioni  al  fine  di  realizzare,  anche
          mediante affidamento ad una o piu' societa' con  prevalente
          partecipazione  statale  anche  indiretta, la costruzione o
          l'adattamento delle strutture  immobiliari  dei  centri  di
          servizio,  l'acquisizione  e la istallazione delle relative
          macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche  ed
          attrezzature,   comprese   quelle   per   la  sicurezza,  e
          l'acquisizione  dei  mezzi  tecnici,  arredi,  altri   beni
          nonche'  di  servizi,  anche per l'acquisizione dei dati su
          supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo
          degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita'
          dei centri.
            Per  l'attuazione  di  quanto   previsto   dal   presente
          articolo,  il  Ministro  delle finanze puo' stipulare una o
          piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una  societa'
          specializzata,  a  prevalente  partecipazione statale anche
          indiretta,  secondo  i  criteri  ed  in  conformita'   agli
          obiettivi  fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto
          la direzione e la vigilanza degli organi  competenti  della
          stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle proce-
          dure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione
          dei  relativi  programmi elaborativi. Parimenti puo' essere
          affidata  la gestione operativa dei reparti di elaborazione
          dati dei centri di servizio per il  tempo  occorrente  alla
          completa  funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i
          collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria
          comunque addetti ai compiti di cui al presente  comma  sono
          tenuti  a  mantenere  il  segreto  di ufficio.   In caso di
          violazione di tale  dovere  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 326 del codice penale.
            I  contratti di locazione di immobili ed i contratti e le
          convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e
          le relative spese sono fatte anche  in  deroga  alle  norme
          sulla  contabilita'  dello Stato ed all'art. 14 della legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio".
            - Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1 dicembre
          1986, n. 831  (Disposizioni  per  la  realizzazione  di  un
          programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze op-
          erative  delle  infrastrutture  del  Corpo della guardia di
          finanza) e' il seguente:
            "4.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   delle
          finanze,  rubrica  6,  Corpo  della  guardia di finanza, e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio".
            -  Il  testo  dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1991, n.
          358 (Norme per  la  ristrutturazione  del  Ministero  delle
          finanze) e' il seguente:
            "Art.  9  (Autonomia  funzionale  e  di gestione). - 1. I
          regolamenti   previsti   dall'art.   12    contengono    le
          disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed
          ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.
            2.  Presso l'ufficio del segretario generale e' istituita
          una sezione  staccata  del  Provveditorato  generale  dello
          Stato   la  quale  esercita,  per  tutta  l'Amministrazione
          finanziaria,  compreso  il  Dipartimento  delle  dogane  ed
          imposte  indirette,  le  competenze gia' previste dall'art.
          3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge 10 ottobre 1989,
          n. 349.   E' soppresso  l'ufficio  speciale  di  ragioneria
          istituito  con  la  citata  legge  n.  349 del 1989, le cui
          funzioni sono svolte dalla Ragioneria  centrale  presso  il
          Ministero  delle  finanze;  restano fermi gli aumenti delle
          dotazioni organiche previsti dalla legge stessa.
            3. Alle spese necessarie per  la  provvista  dei  beni  e
          servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede
          il   funzionario   preposto   alla   sezione  staccata  del
          Provveditorato generale dello Stato,  utilizzando  appositi
          stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa  eccedenti  i
          limiti  di  valore  di  cui all'art. 8 del D.P.R. 30 giugno
          1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale  o,  per
          sua  delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli
          uffici  centrali  posti  alle   dipendenze   dello   stesso
          segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i
          limiti   previsti   dall'art.  7  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 748 del 1972,  sono  assunti
          dal Ministro.
            4. I regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresi' le
          modalita' con le quali il Ministro delle finanze predispone
          ed  attua  un  programma  straordinario per l'acquisto e la
          costruzione di immobili da  adibire  a  sedi  degli  uffici
          finanziari,   oltre   che   per   la   ristrutturazione   e
          l'ammodernamento degli  edifici  esistenti,  per  la  spesa
          complessiva  di  300 miliardi di lire per gli anni dal 1991
          al 1996. L'onere per ciascuno degli anni  1991  e  1992  e'
          determinato in 50 miliardi di lire.
            5.   Alla  realizzazione  delle  strutture  edilizie  per
          uffici, di cui al comma 4, puo' provvedersi con  le  proce-
          dure  e  le  modalita'  previste dall'art. 8 della legge 24
          aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni".
            - Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito  dalla
          legge  6  dicembre  1928,  n. 3474, reca norme concernenti:
          "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".