ART. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di completamento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, e' stabilito in 420. 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n 146, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unita' previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione. 4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Provveditorato generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza) e' il seguente: "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1980) e' il seguente: "Art. 8. - Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di: 1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti; 2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute; 3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dall'Amministrazione delle finanze. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse. Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle proce- dure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio". - Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze op- erative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza) e' il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio". - Il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) e' il seguente: "Art. 9 (Autonomia funzionale e di gestione). - 1. I regolamenti previsti dall'art. 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale. 2. Presso l'ufficio del segretario generale e' istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze gia' previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. E' soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa. 3. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'art. 8 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro. 4. I regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresi' le modalita' con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e' determinato in 50 miliardi di lire. 5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, puo' provvedersi con le proce- dure e le modalita' previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni". - Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca norme concernenti: "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".