ART. 5.
            (Stato di previsione del Ministero di grazia
                e giustizia e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero di grazia e giustizia,  per  l'anno  finanziario  1998,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili, per l'anno
finanziario 1998,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati  di
previsione  annessi  a  quello  del  Ministero  di grazia e giustizia
(Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di
base "Fondo di riserva" dello stato di previsione della  spesa  degli
Archivi  notarili.  I  prelevamenti  da  detta unita' previsionale di
base, nonche' le iscrizioni alle competenti  unita'  previsionali  di
base  delle  somme  prelevate, sono disposti con decreti del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  su
proposta  del  Ministro  di  grazia e giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo  degli
Archivi stessi.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio
dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente  alle
spese  per  le  attivita' sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e  internati  nell'ambito  delle  unita'
previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e
trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza  del
centro   di   responsabilita'   "Amministrazione  penitenziaria  "  e
"Funzionamento"  di  pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Giustizia  minorile"  dello  stato  di  previsione  del Ministero di
grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998.