ART. 6.
           (Stato di previsione del Ministero degli affari
                   esteri e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1998,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2.  E'  approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
1998,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato a provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione
delle  somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero  degli  affari  esteri  per  l'anno
finanziario  1998  per  essere  utilizzate per gli scopi per cui tali
somme sono state versate.
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti  variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio
per l'anno finanziario 1998.
  5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato  ad  effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   operazioni   in   valuta   estera   non
convertibile  pari  alle  disponibilita' esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
uffici  consolari,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto  di  norme  o
disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in lire e' acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente  iscritto,
sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione  del
Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 1998, per l'effettuazione
di spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto,  manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
 
          Note all'art. 6:
            -  La  direttiva  77/486/CEE  del Consiglio del 25 luglio
          1977, relativa alla formazione  scolastica  dei  figli  dei
          lavoratori  migranti,  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale delle Comunita' europee n. 199 in data  6  agosto
          1977.
            - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministero degli affari esteri) e' il seguente:
            "Art. 5. - Presso sedi all'estero,  da  individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro  del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
          Tesoro.
            A  detti  conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
          indicazione del Ministero del tesoro, altre  entrate  dello
          Stato realizzate all'estero.
            Per  la  gestione  di  detti  fondi  vengono aperti conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
            Le ricevute  dei  versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'.
            I  conti  correnti  valuta  Tesoro  sono gestiti sotto la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
            La Direzione generale  del  tesoro  -  portafoglio  dello
          Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato".