ART. 7.
          (Stato di previsione del Ministero della pubblica
                 istruzione e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1998,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro  della  pubblica  istruzione,  e'
autorizzato  a  ripartire  con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, le somme  iscritte  nell'unita'  previsionale  di
base  "Fondo  contratto  per  il  comparto  scuola" di pertinenza del
centro  di  responsabilita'   "Personale   e   affari   generali   ed
amministrativi"   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica istruzione.