ART. 8.
                 (Stato di previsione del Ministero
                dell'interno e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1998,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2.  Le  somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi  vari"  (entrate
extratributarie)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Protezione civile e servizi antincendi" dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  l'anno  1998  sono  riassegnate,  con  decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e
alla  costruzione,  completamento  ed  adattamento  di infrastrutture
sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  alle
unita'   previsionali  di  base  "Spese  generali  di  funzionamento"
(funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza
del  centro  di  responsabilita'   "Protezione   civile   e   servizi
antincendi"  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 1998.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'   "Pubblica   sicurezza",   per   le   quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento".
  4. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
1998,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine  del  bilancio
del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso
al bilancio predetto.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'interno, e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini
di competenza e di cassa, negli stati di  previsione  dell'entrata  e
della  spesa  del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1998,
conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente  infruttifero  di
tesoreria  intestato  al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall'attuazione degli articoli  55  e  69  della  legge  20
maggio 1985, n. 222.
 
          Note all'art. 8:
            -  Il  testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
          1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'interno  di  un  capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione  per  sopperire  alle  eventuali deficienze di
          alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica
          sicurezza) e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio.
            I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione  nei  capitoli  suddetti, sono fatti con decreto
          del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla  Corte  dei
          conti.
            Per  l'anno  finanziario  1969  la dotazione del fondo e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
             Capitolo 1446 ............... L. 400.000.000
               "   1452    ................"  300.000.000
               "   1459    ................"  500.000.000
               "   1469    ................"  300.000.000
            I  capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati
          nell'annessa tabella".
            - Per il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978,  n.
          468, si veda in nota all'art. 3.
            - Il testo degli articoli 55 e 69 della legge n. 222/1985
          (si  veda  in  nota  all'art.  3)  e',  rispettivamente, il
          seguente:
            "Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti e dei fondi di religione di cui all'art.  18  della
          legge  27  maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del
          Fondo di beneficenza e religione nella  citta'  di  Roma  e
          delle  Aziende  speciali  di  culto, denominate Fondo clero
          veneto -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto  -
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione
          di Fondo edifici di culto.
            Il  Fondo  edifici  di  culto succede in tutti i rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti".
            "Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco  di
          Paola  in  Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo
          ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo  annessa
          al  palazzo  ex  reale  di  Milano  sono  trasferiti, con i
          relativi oneri, al Fondo edifici di culto".