ART. 9.
            (Stato di previsione del Ministero dei lavori
                  pubblici e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dei  lavori  pubblici,  per  l'anno  finanziario  1998,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
  2.  Gli  importi  stabiliti con decreto del commissario ad acta, di
competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire  ai  soggetti
destinatari  delle  opere  di  cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del
decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  sono  versati   alle
pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
delle  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli   stati   di
previsione dei Ministeri interessati.
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo 9 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio  1997,  n.  135,  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  tra le
pertinenti unita' previsionali di  base  degli  stati  di  previsione
delle  amministrazioni  interessate,  il  Fondo  per  l'attivita'  di
progettazione delle Amministrazioni statali dell'unita'  previsionale
di  base  "Fondo  progettazione  opere  pubbliche"  (investimenti) di
pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Affari  generali  e  del
personale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici.
 
          Note all'art. 9:
            - Il testo dei commi 3 e 4  dell'art.  9  del  D.Lgs.  n.
          96/1993  (si  veda in nota all'art. 3) e', rispettivamente,
          il seguente:
            "3. Le opere gia' completate sono trasferite ai  soggetti
          destinatari individuati dal commissario ad acta.
            Il  Ministero  dei  lavori pubblici provvede al pagamento
          degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o  al
          concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che
          risulteranno  dovuti  a  seguito  della  risoluzione  delle
          controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del
          contratto.
            4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite
          ai soggetti  destinatari  individuati  dal  commissario  ad
          acta,   che   stabilisce   altresi',   sulla   base   degli
          accertamenti di cui al comma 2, gli importi  da  attribuire
          per   il  completamento  dell'opera,  ivi  compresi  quelli
          prevedibili per la risoluzione  di  eventuali  controversie
          relative   ai   lavori   gia'   eseguiti.  Il  decreto  del
          commissario ad acta determina l'immediata  successione  del
          soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti
          capo  all'amministrazione  appaltante  o  concedente. A far
          data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario
          fa   fronte   alle  eventuali  controversie  che  dovessero
          insorgere, in  relazione  all'esecuzione  dell'opera,  dopo
          tale data".
            -  Il  testo  dell'art.  9  del D.L. 25 marzo 1997, n. 67
          (Disposizioni   urgenti   per   favorire    l'occupazione),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n. 135, e' il seguente:
            "Art. 9 (Accelerazione della progettazione e  istituzione
          del  Fondo  di  rotazione  presso  il  Ministero dei lavori
          pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui
          all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  succes-
          sive   modificazioni,   le  amministrazioni  aggiudicatrici
          avviano le attivita' di progettazione anche  definitiva  ed
          esecutiva  anche  in assenza del programma triennale di cui
          all'art.  14 della medesima legge n. 109 del 1994,  e  suc-
          cessive modificazioni.
            2.  E'  istituito presso il Ministero dei lavori pubblici
          un Fondo di  rotazione  destinato  al  finanziamento  delle
          spese  per  l'attivita' di progettazione di cui al comma 1,
          da eseguirsi a cura  delle  amministrazioni  aggiudicatrici
          statali.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con proprio
          decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per  la
          dotazione di quest'ultimo e' autorizzata la spesa di lire 7
          miliardi  annui  dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno   1997,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei lavori pubblici.
            2-bis.  Il  Ministro   dei   lavori   pubblici   presenta
          annualmente  al Parlamento una relazione sull'utilizzazione
          del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle  spese
          anticipate".