ART. 9. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle pertinenti unita' previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, il Fondo per l'attivita' di progettazione delle Amministrazioni statali dell'unita' previsionale di base "Fondo progettazione opere pubbliche" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Affari generali e del personale" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Note all'art. 9: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 96/1993 (si veda in nota all'art. 3) e', rispettivamente, il seguente: "3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto. 4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresi', sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori gia' eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data". - Il testo dell'art. 9 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "Art. 9 (Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes- sive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e suc- cessive modificazioni. 2. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attivita' di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate".