IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonche' le modalita' di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti ammininistrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra; Visto l'art. 8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone, tra l'altro, che sulla determinazione degli organici nonche' sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti; Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 5 dicembre 1988, nonche' il decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1992, concernenti la suddetta materia; Considerata la necessita' di adeguare il succitato ordinamento ai generali principi di razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in materia di pubblico impiego, secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 8 e 11 della succitata legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo; Visto l'art. 50, comma 4, del suddetto testo, che sancisce che resta fermo l'art. 105, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 269/1987, il quale dispone che rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto il punto 8.0 del contratto collettivo nazionale decentrato per il personale della Cassa depositi e prestiti relativo al quadriennio 1994/1997, concernente le proposte di modifica dell'ordinamento del personale; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 27 maggio 1997; Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 22 ottobre 1997; Decreta: Art. 1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1992 e' sostituito dal seguente: "Il ruolo dei funzionari e degli impiegati della Cassa depositi e prestiti e' composto da 610 unita'. Esso si articola in sei livelli con le seguenti rispettive dotazioni: funzionario di 1 - 6 livello funzionale 41". funzionario di 2 - 5 livello funzionale 82". impiegato di 1 /A senior; 1 /A e 1 /B - 4 e 3 livello funzionale 277". impiegato di 2 senior e di 2 - 2 livello funzionale 150". impiegato di 3 senior e di 3 - 1 livello funzionale 60". ___ Totale . . . 610".