Art. 2.
  Agli  articoli  11, 12  e  14  introdotti dall'articolo  unico  del
decreto del Presidente  della Repubblica 23 ottobre  1987, cosi' come
modificato  dal decreto  del Presidente  della Repubblica  5 dicembre
1988 e  dall'art. 2  del decreto  del Ministro  del tesoro  10 luglio
1992, sono apportate le seguenti modifiche:
  Art.  11:  premettere  alla  declaratoria  del  4  livello,  quella
relativa alla qualifica  di "impiegato di 1 /A senior":  "livello 4 ,
funzioni  indicate  nella  declaratoria  del  4  livello  svolte  con
particolare perizia acquisita sul posto di lavoro".
  Art.  12:  aggiungere  il   seguente  comma:  "La  promozione  alla
qualifica senior nel 4 livello si  consegue a ruolo aperto dopo dieci
anni di servizio senza demerito nel livello".
  Art. 14: il comma terzo e successivi sono sostituti dal seguente:
  "Art.  15 (Corsi  di  formazione  selettivi). -  Il  50% dei  posti
annualmente disponibili nel  3 livello e' conferito  dal consiglio di
amministrazione  ai   vincitori  di  appositi  corsi   di  formazione
selettivi, riservati ai dipendenti dell'istituto, tenendo conto delle
attitudini professionali degli stessi.
  Al fine di rendere piu' omogenea la partecipazione del personale ai
corsi di  che trattasi, rimane  stabilito che i posti  disponibili di
cui  al precedente  capoverso sono  conferiti, per  il 50%,  mediante
apposito  corso di  formazione  selettivo cui  possono partecipare  i
dipendenti in possesso  del diploma di scuola media  superiore, e per
il  restante 50%,  tramite altro  corso di  formazione selettivo  cui
possono partecipare i  dipendenti del 2 livello con  almeno otto anni
di anzianita' nel livello medesimo.
  Coloro   che  siano   in   possesso  dei   requisiti  idonei   alla
partecipazione all'uno  o all'altro corso possono  scegliere soltanto
una delle due fattispecie.
  Qualora  i posti  disponibili non  vengano interamente  coperti, le
vacanze saranno completamente conferite,  nelle stesse percentuali di
cui sopra, ai successivi corsi di formazione.
  Il 60% dei posti annualmente disponibili nel 2 livello e' conferito
dal consiglio  di amministrazione ai  vincitori di apposito  corso di
formazione  selettivo,  cui  possono  partecipare  i  dipendenti  che
abbiano compiuto  otto anni  di effettivo servizio  presso l'istituto
ridotti a cinque  per gli impiegati in possesso del  titolo di scuola
media inferiore.
  I corsi di  formazione di cui ai precedenti punti  sono disposti su
deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti  con  determina  del   direttore  generale,  pubblicata  nel
bollettino ufficiale.
  Le  prove finali  dei  corsi, che  verteranno esclusivamente  sulle
materie e sugli  argomenti oggetto del corso  stesso, dovranno essere
prevalentemente a carattere pratico e volte ad accertare la capacita'
e  la  competenza  necessarie  rispetto alla  gestione  del  servizio
d'istituto".
 Norme transitorie:
  La retribuzione spettante alla qualifica senior del 4 livello sara'
definita dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Dalla
data di decorrenza dei benefici economici decorreranno anche, ai fini
giuridici,  le  promozioni degli  impiegati  di  4 livello  che,  nel
frattempo, abbiano maturato i prescritti requisiti.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
anzianita'  di ruolo  gia'  conseguite presso  le amministrazioni  di
appartenenza nei  livelli equipollenti  al 1  , 2  e 4  livello della
Cassa depositi e prestiti,  dal personale transitato nell'istituto in
mobilita',  ai sensi  del decreto  del Presidente  del Consiglio  dei
Ministri n.  325/1988, sono  convenzionalmente valutate ai  soli fini
della promozione alle relative qualifiche senior.
  I  corsi selettivi  di formazione,  in prima  applicazione, saranno
indetti  entro centottanta  giorni  dalla data  di registrazione  del
presente decreto.
  Nel periodo  di intercorrenza  tra la nomina  e la  copertura della
vacanza del  relativo posto nella qualifica  inferiore, il dipendente
potra' essere  adibito, possibilmente con criteri  di rotazione, alle
mansioni inferiori.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 195