Art. 2. Agli articoli 11, 12 e 14 introdotti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988 e dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1992, sono apportate le seguenti modifiche: Art. 11: premettere alla declaratoria del 4 livello, quella relativa alla qualifica di "impiegato di 1 /A senior": "livello 4 , funzioni indicate nella declaratoria del 4 livello svolte con particolare perizia acquisita sul posto di lavoro". Art. 12: aggiungere il seguente comma: "La promozione alla qualifica senior nel 4 livello si consegue a ruolo aperto dopo dieci anni di servizio senza demerito nel livello". Art. 14: il comma terzo e successivi sono sostituti dal seguente: "Art. 15 (Corsi di formazione selettivi). - Il 50% dei posti annualmente disponibili nel 3 livello e' conferito dal consiglio di amministrazione ai vincitori di appositi corsi di formazione selettivi, riservati ai dipendenti dell'istituto, tenendo conto delle attitudini professionali degli stessi. Al fine di rendere piu' omogenea la partecipazione del personale ai corsi di che trattasi, rimane stabilito che i posti disponibili di cui al precedente capoverso sono conferiti, per il 50%, mediante apposito corso di formazione selettivo cui possono partecipare i dipendenti in possesso del diploma di scuola media superiore, e per il restante 50%, tramite altro corso di formazione selettivo cui possono partecipare i dipendenti del 2 livello con almeno otto anni di anzianita' nel livello medesimo. Coloro che siano in possesso dei requisiti idonei alla partecipazione all'uno o all'altro corso possono scegliere soltanto una delle due fattispecie. Qualora i posti disponibili non vengano interamente coperti, le vacanze saranno completamente conferite, nelle stesse percentuali di cui sopra, ai successivi corsi di formazione. Il 60% dei posti annualmente disponibili nel 2 livello e' conferito dal consiglio di amministrazione ai vincitori di apposito corso di formazione selettivo, cui possono partecipare i dipendenti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio presso l'istituto ridotti a cinque per gli impiegati in possesso del titolo di scuola media inferiore. I corsi di formazione di cui ai precedenti punti sono disposti su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti con determina del direttore generale, pubblicata nel bollettino ufficiale. Le prove finali dei corsi, che verteranno esclusivamente sulle materie e sugli argomenti oggetto del corso stesso, dovranno essere prevalentemente a carattere pratico e volte ad accertare la capacita' e la competenza necessarie rispetto alla gestione del servizio d'istituto". Norme transitorie: La retribuzione spettante alla qualifica senior del 4 livello sara' definita dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Dalla data di decorrenza dei benefici economici decorreranno anche, ai fini giuridici, le promozioni degli impiegati di 4 livello che, nel frattempo, abbiano maturato i prescritti requisiti. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le anzianita' di ruolo gia' conseguite presso le amministrazioni di appartenenza nei livelli equipollenti al 1 , 2 e 4 livello della Cassa depositi e prestiti, dal personale transitato nell'istituto in mobilita', ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988, sono convenzionalmente valutate ai soli fini della promozione alle relative qualifiche senior. I corsi selettivi di formazione, in prima applicazione, saranno indetti entro centottanta giorni dalla data di registrazione del presente decreto. Nel periodo di intercorrenza tra la nomina e la copertura della vacanza del relativo posto nella qualifica inferiore, il dipendente potra' essere adibito, possibilmente con criteri di rotazione, alle mansioni inferiori. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 1997 Il Ministro: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 195