Art. 10. Devoluzione 1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che: a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento. 2. E' consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che: a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'art. 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui; c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale. 3. Non e' consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verra' periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.