Art. 10.
                             Devoluzione
  1. E' consentito  l'utilizzo parziale o totale  del mutuo concesso,
per finalita' diverse da quelle originarie, a condizione che:
  a) si tratti di investimenti  finanziabili ai sensi dell'art. 1 del
presente decreto;
  b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
  2.   E'  consentita   la  devoluzione   del  residuo   capitale  da
somministrare  accertato  su  mutui  diversi,  per  il  finanziamento
parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:
  a) si tratti di investimento  finanziabile ai sensi dell'art. 1 del
presente decreto;
  b) rimangano invariate le  condizioni dell'ammortamento dei singoli
mutui;
  c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario
e/o assistiti da contribuzione regionale.
  3.  Non   e'  consentita   la  devoluzione  di   residui  inferiori
all'importo che  verra' periodicamente  determinato dal  consiglio di
amministrazione.