Art. 2. Procedura di finanziamento 1. La procedura di finanziamento si articola in: a) adesione di massima; b) concessione; c) erogazioni. 2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti puo' introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente.