Art. 2.
                      Procedura di finanziamento
  1. La procedura di finanziamento si articola in:
    a) adesione di massima;
    b) concessione;
    c) erogazioni.
  2. In  presenza di  particolari esigenze  legate alla  natura degli
investimenti   da  finanziare   ovvero  alla   tipologia  dei   fondi
utilizzati, il  consiglio di  amministrazione della Cassa  depositi e
prestiti puo'  introdurre modifiche  alla procedura  di cui  al comma
precedente.