Art. 6.
                              Garanzie
  1.  I  mutui  della  Cassa   depositi  e  prestiti  possono  essere
garantiti:
  a) per i  soggetti di diritto pubblico: nelle  forme previste dalla
legge per i singoli enti mutuatari;
  b) per  i soggetti di  diritto privato: mediante  delegazioni sulle
entrate effettive  di bilancio  del servizio pubblico  gestito ovvero
con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;
  c) con provvedimento di garanzia  emesso in base a legge regionale,
purche' sia  espressamente previsto  in essa  che, in  relazione alla
garanzia prestata,  la regione, nel  caso di mancato  pagamento della
rata, da  parte dell'ente mutuatario alla  scadenza stabilita, dietro
semplice notifica della inadempienza,  provvedera' al pagamento della
rata  scaduta, aumentata  degli  interessi  per ritardato  pagamento,
rimanendo  sostituita  all'ente  mutuante,  in tutte  le  ragioni  di
diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;
  d) con  la cessione  di contributi  in semestralita'  o annualita',
concessi  dallo  Stato  o  dalle  regioni  per  favorire  determinati
investimenti, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.
  2. La Cassa  puo' accettare delegazioni di  pagamento rilasciate da
un  soggetto mutuatario  a  garanzia  di un  mutuo  assunto da  altro
mutuatario.
  3.  Le delegazioni  di pagamento  costituiscono il  tesoriere o  il
cassiere  debitore principale  nei confronti  della Cassa  depositi e
prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto".