IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 11 della legge 23  agosto 1988, n. 400, che prevede la
nomina  di  commissari straordinari  del  Governo  per particolari  e
temporanee  esigenze di  coordinamento operativo  tra amministrazioni
statali;
  Considerato che  tra due anni la  citta' di Roma sara'  chiamata ad
ospitare tutte  le piu'  importanti celebrazioni del  Grande Giubileo
dell'anno  2000 e  che  in preparazione  di  tale eccezionale  evento
l'art. 1 del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  551, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 651,  ha previsto la
predisposizione  di un  "piano  degli interventi",  di competenza  di
diverse amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che numerosi  interventi, di  particolare rilevanza  e
complessita', sono localizzati nella citta' di Roma e che per la loro
completa  e  tempestiva  realizzazione   e'  necessario  un  efficace
coordinamento operativo delle amministrazioni coinvolte;
  Ritenuto che, fermi  i poteri di vigilanza del  Ministro dei lavori
pubblici  di cui  all'art. 1,  comma 8,  del citato  decreto-legge 23
ottobre 1996, n.  551, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23
dicembre 1996, n. 651, e' indispensabile assicurare:
  a) il raccordo temporale dei vari interventi;
  b)  la  soluzione  delle  possibili interferenze  operative  tra  i
cantieri  di  piu'  interventi,   in  particolare  nelle  aree  delle
basiliche maggiori e nel centro storico della citta';
  c) il coordinamento  operativo tra i cantieri  per la realizzazione
degli interventi  inclusi nel piano,  quelli relativi ad  altre opere
infrastrutturali    di    competenza    delle    diverse    pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le  ordinarie attivita' di manutenzione
urbana,  e  quelli delle  imprese  di  pubblici  servizi o  anche  di
iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale;
  d)  l'armonizzazione  delle  esigenze operative  dei  cantieri  con
quelle preminenti e quotidiane della comunita' locale, in particolare
per il funzionamento dei servizi a  rete e dei servizi alla persona e
per  il   rispetto  delle  norme  di   prevenzione  dell'inquinamento
acustico, della sicurezza e della salubrita' dell'ambiente;
  Considerato, altresi',  che il citato  art. 1 del  decreto-legge 23
ottobre 1996, n.  551, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23
dicembre 1996,  n. 651,  ha previsto inoltre  la realizzazione  di un
"piano dell'accoglienza" per il Giubileo;
  Ritenuto  che,  anche  sotto  quest'ultimo  profilo,  e'  opportuna
un'azione  di  coordinamento  operativo dei  servizi  di  accoglienza
predisposti  dalle  pubbliche   amministrazioni,  in  relazione  alla
previsione  dei   flussi  di   pellegrini,  al  fine   di  assicurare
l'equilibrata disponibilita' dei servizi medesimi tanto ai pellegrini
quanto alla comunita' locale;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita',  per il  perseguimento  delle
finalita' sopra richiamate, di  nominare un commissario straordinario
del Governo  al fine  di assicurare  il coordinamento  operativo alla
preparazione  e  alla  gestione   degli  interventi  localizzati  nel
territorio del comune di Roma del Grande Giubileo dell'anno 2000 e di
individuare  per  tale nomina  il  sindaco  di  Roma, allo  scopo  di
consentire il raccordo delle competenze del commissario straordinario
del  Governo con  quelle che  ordinariamente competono  al sindaco  a
norma delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 marzo 1993, n. 81;
  Vista la  deliberazione adottata  dal Consiglio dei  Ministri nella
riunione del 19 dicembre 1997;
  Su proposta del Presidente del  Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro  dei lavori pubblici, delegato per le  aree urbane, e
con  il Ministro  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  sindaco di  Roma e'  nominato commissario  straordinario del
Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi
di  accoglienza del  Grande Giubileo  dell'anno 2000  nell'ambito del
territorio  comunale  di  Roma,  di  seguito  denominato  commissario
straordinario, con i poteri di cui  all'art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  2. Il commissario  straordinario assume le funzioni  dalla data del
presente decreto e dura in carica fino al 30 giugno 2001.
  3.  Al   commissario  straordinario,   secondo  le   direttive  del
Presidente   del  Consiglio   dei   Ministri   e  nell'ambito   delle
deliberazioni  della  commissione  per  Roma Capitale  ai  sensi  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge  23 dicembre 1996,  n. 651, e' affidato  il coordinamento
dei soggetti  titolari di  interventi localizzati nel  territorio del
comune di Roma, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  a) formulare al  Ministro dei lavori pubblici delegato  per le aree
urbane proposte  di rimodulazione  del piano degli  interventi, anche
relative  alla priorita'  delle  iniziative,  nonche' alle  possibili
intese e collaborazioni con la regione  Lazio, la provincia di Roma e
le altre  amministrazioni locali  interessate, per  le attivita'  e i
servizi di loro competenza;
  b) proporre  le misure organizzative e  procedurali necessarie alla
tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
  c)  coordinare  le  modalita'  e i  tempi  di  realizzazione  degli
interventi al  fine di  prevenire e risolvere  possibili interferenze
operative tra  i diversi  cantieri, in  particolare nelle  aree delle
basiliche maggiori e nel centro della citta';
  d)  assicurare  il coordinamento  operativo  tra  i cantieri  degli
interventi  inclusi nel  piano, i  cantieri relativi  ad altre  opere
infrastrutturali  di  competenza  di pubbliche  amministrazioni,  ivi
comprese le  ordinarie attivita'  di manutenzione urbana,  i cantieri
delle  imprese di  pubblici servizi  e quelli  di iniziativa  privata
autorizzati dall'amministrazione comunale;
  e)  armonizzare  le  esigenze  operative dei  cantieri  con  quelle
preminenti e quotidiane della comunita' locale, in particolare per il
funzionamento dei servizi a rete e  dei servizi alla persona e per il
rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della
sicurezza e della salubrita'  dell'ambiente, curando anche il profilo
della corretta informazione e della trasparenza delle procedure;
  f) coordinare le attivita' previste dal "piano dell'accoglienza" di
cui al citato decreto-legge 23  ottobre 1996, n. 551, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 23  dicembre  1996,  n. 651,  anche  con
riferimento  al programma  complessivo delle  manifestazioni e  delle
iniziative concomitanti;
  g)  assicurare  l'attuazione  delle indicazioni  della  commissione
mista  tra  lo  Stato  italiano   e  la  Santa  Sede,  agevolando  la
corrispondenza logistica  e temporale tra le  attivita' di competenza
delle  amministrazioni pubbliche  italiane  e gli  interventi a  cura
della Santa Sede o della diocesi di Roma.
  4.  Il  commissario   straordinario  rivolge  alle  amministrazioni
competenti  le direttive  e  le indicazioni  operative necessarie  al
raggiungimento delle  finalita' di coordinamento operativo  di cui al
comma 3.
  5. Le amministrazioni statali interessate  sono tenute a fornire le
informazioni e  i documenti richiesti e  ad assicurare collaborazione
al  commissario straordinario,  nell'ambito  e per  le finalita'  del
presente decreto.
  6.  Il  commissario  straordinario   promuove  la  convocazione  di
conferenze di  servizi ai sensi della  legge 15 maggio 1997,  n. 127,
per il perseguimento degli obiettivi indicati dal presente decreto.
  7.  Il   commissario  straordinario  riferisce   periodicamente  al
Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  e  al Ministro  dei  lavori
pubblici,  delegato   per  le   aree  urbane,   sull'andamento  delle
iniziative,   sui  loro   effetti   e  sugli   aspetti  critici   che
eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.