IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la nomina di commissari straordinari del Governo per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali; Considerato che tra due anni la citta' di Roma sara' chiamata ad ospitare tutte le piu' importanti celebrazioni del Grande Giubileo dell'anno 2000 e che in preparazione di tale eccezionale evento l'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto la predisposizione di un "piano degli interventi", di competenza di diverse amministrazioni pubbliche; Considerato che numerosi interventi, di particolare rilevanza e complessita', sono localizzati nella citta' di Roma e che per la loro completa e tempestiva realizzazione e' necessario un efficace coordinamento operativo delle amministrazioni coinvolte; Ritenuto che, fermi i poteri di vigilanza del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e' indispensabile assicurare: a) il raccordo temporale dei vari interventi; b) la soluzione delle possibili interferenze operative tra i cantieri di piu' interventi, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro storico della citta'; c) il coordinamento operativo tra i cantieri per la realizzazione degli interventi inclusi nel piano, quelli relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza delle diverse pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attivita' di manutenzione urbana, e quelli delle imprese di pubblici servizi o anche di iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale; d) l'armonizzazione delle esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunita' locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrita' dell'ambiente; Considerato, altresi', che il citato art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto inoltre la realizzazione di un "piano dell'accoglienza" per il Giubileo; Ritenuto che, anche sotto quest'ultimo profilo, e' opportuna un'azione di coordinamento operativo dei servizi di accoglienza predisposti dalle pubbliche amministrazioni, in relazione alla previsione dei flussi di pellegrini, al fine di assicurare l'equilibrata disponibilita' dei servizi medesimi tanto ai pellegrini quanto alla comunita' locale; Ritenuta, pertanto, l'opportunita', per il perseguimento delle finalita' sopra richiamate, di nominare un commissario straordinario del Governo al fine di assicurare il coordinamento operativo alla preparazione e alla gestione degli interventi localizzati nel territorio del comune di Roma del Grande Giubileo dell'anno 2000 e di individuare per tale nomina il sindaco di Roma, allo scopo di consentire il raccordo delle competenze del commissario straordinario del Governo con quelle che ordinariamente competono al sindaco a norma delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 marzo 1993, n. 81; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. Il sindaco di Roma e' nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma, di seguito denominato commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il commissario straordinario assume le funzioni dalla data del presente decreto e dura in carica fino al 30 giugno 2001. 3. Al commissario straordinario, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell'ambito delle deliberazioni della commissione per Roma Capitale ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e' affidato il coordinamento dei soggetti titolari di interventi localizzati nel territorio del comune di Roma, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) formulare al Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane proposte di rimodulazione del piano degli interventi, anche relative alla priorita' delle iniziative, nonche' alle possibili intese e collaborazioni con la regione Lazio, la provincia di Roma e le altre amministrazioni locali interessate, per le attivita' e i servizi di loro competenza; b) proporre le misure organizzative e procedurali necessarie alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo; c) coordinare le modalita' e i tempi di realizzazione degli interventi al fine di prevenire e risolvere possibili interferenze operative tra i diversi cantieri, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro della citta'; d) assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri degli interventi inclusi nel piano, i cantieri relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attivita' di manutenzione urbana, i cantieri delle imprese di pubblici servizi e quelli di iniziativa privata autorizzati dall'amministrazione comunale; e) armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunita' locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell'inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrita' dell'ambiente, curando anche il profilo della corretta informazione e della trasparenza delle procedure; f) coordinare le attivita' previste dal "piano dell'accoglienza" di cui al citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, anche con riferimento al programma complessivo delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti; g) assicurare l'attuazione delle indicazioni della commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede, agevolando la corrispondenza logistica e temporale tra le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche italiane e gli interventi a cura della Santa Sede o della diocesi di Roma. 4. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le direttive e le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo di cui al comma 3. 5. Le amministrazioni statali interessate sono tenute a fornire le informazioni e i documenti richiesti e ad assicurare collaborazione al commissario straordinario, nell'ambito e per le finalita' del presente decreto. 6. Il commissario straordinario promuove la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal presente decreto. 7. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.