Art. 2.
  1.  Il  commissario  straordinario  si avvale  di  un  comitato  di
coordinamento  costituito  presso  la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.
  2.   Il   comitato   di  cordinamento   coadiuva   il   commissario
straordinario nella  definizione delle  indicazioni operative  di sua
competenza. Il  comitato e' presieduto dal  commissario straordinario
ed e'  costituito dai seguenti  componenti, nominati con  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
  a) dal prefetto di Roma;
  b) dal direttore dell'Ufficio per il programma di Roma Capitale;
  c) da  un rappresentante del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica;
  d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  e)  da un  rappresentante  del  Ministero per  i  beni culturali  e
ambientali;
  f) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
  g)  da  un  rappresentante  del Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;
  h) da un rappresentante del Ministero della difesa;
  i) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
  l) da  un rappresentante  del Dipartimento  per gli  affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  m) da  un rappresentante  del Dipartimento della  protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  n) da un rappresentante della regione Lazio;
  o) da un rappresentante della provincia di Roma;
  p) da un rappresentante del comune di Roma;
  q) da un rappresentante dell'Agenzia  romana per la preparazione al
Giubileo.
  3. Il comitato di cui al  comma 1 puo' essere integrato da esperti,
in numero non superiore a cinque, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su  proposta del commissario. Il comitato
puo'  altresi'   invitare  a   proprie  riunioni   rappresentanti  di
amministrazioni, aziende ed enti  pubblici, societa' a partecipazione
pubblica, societa' concessionarie di pubblici servizi responsabili di
interventi  inclusi  nel  piano  per  il  Giubileo  ovvero  di  altri
rilevanti interventi infrastrutturali per  la citta' di Roma, nonche'
della preparazione e gestione di servizi per il Giubileo.
  4. A  norma dell'art. 20,  comma 3, della  legge 1 aprile  1981, n.
121,  il  commissario  straordinario  e' chiamato  a  partecipare  al
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di
favorire  il  coordinamento  della  preparazione e  la  gestione  dei
servizi di sicurezza per il Giubileo.