Art. 2. 1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato di coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il comitato di cordinamento coadiuva il commissario straordinario nella definizione delle indicazioni operative di sua competenza. Il comitato e' presieduto dal commissario straordinario ed e' costituito dai seguenti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) dal prefetto di Roma; b) dal direttore dell'Ufficio per il programma di Roma Capitale; c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; e) da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali; f) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente; g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione; h) da un rappresentante del Ministero della difesa; i) da un rappresentante del Ministero dell'interno; l) da un rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; m) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; n) da un rappresentante della regione Lazio; o) da un rappresentante della provincia di Roma; p) da un rappresentante del comune di Roma; q) da un rappresentante dell'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo. 3. Il comitato di cui al comma 1 puo' essere integrato da esperti, in numero non superiore a cinque, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del commissario. Il comitato puo' altresi' invitare a proprie riunioni rappresentanti di amministrazioni, aziende ed enti pubblici, societa' a partecipazione pubblica, societa' concessionarie di pubblici servizi responsabili di interventi inclusi nel piano per il Giubileo ovvero di altri rilevanti interventi infrastrutturali per la citta' di Roma, nonche' della preparazione e gestione di servizi per il Giubileo. 4. A norma dell'art. 20, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, il commissario straordinario e' chiamato a partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di favorire il coordinamento della preparazione e la gestione dei servizi di sicurezza per il Giubileo.