Art. 3.
  1.  Il  commissario  straordinario  si  avvale  di  una  segreteria
istituita  presso la  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  delle
strutture  dell'Ufficio per  Roma Capitale  e, previa  intesa con  il
comune,  degli  uffici  di   quest'ultimo.  Puo'  altresi'  avvalersi
dell'Agenzia  romana  per la  preparazione  al  Giubileo, di  cui  al
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, nell'ambito delle competenze ad
essa attribuite dal piano per il Giubileo.
  2.  Il commissario  straordinario puo'  proporre al  Presidente del
Consiglio dei Ministri  la nomina di uno o piu'  subcommissari per il
perseguimento  di obiettivi  determinati,  sotto la  sua direzione  e
responsabilita'.