Art. 3. 1. Il commissario straordinario si avvale di una segreteria istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle strutture dell'Ufficio per Roma Capitale e, previa intesa con il comune, degli uffici di quest'ultimo. Puo' altresi' avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal piano per il Giubileo. 2. Il commissario straordinario puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di uno o piu' subcommissari per il perseguimento di obiettivi determinati, sotto la sua direzione e responsabilita'.