Art. 2. Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, e' consentito a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.