Art. 2.
  Il  riferimento  al  nome  dei due  vitigni  nella  designazione  e
presentazione dei vini da tavola  ad indicazione geografica tipica di
cui al precedente articolo, e' consentito a condizione che:
  il vino  derivi esclusivamente da  uve prodotte dai due  vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
  il quantitativo di uva prodotta da  uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
  l'indicazione  dei  vitigni  deve avvenire  in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.