Art. 2.
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, non sara' possibile:
  rifiutare,  per  un  tipo  di  trattore,  l'omologazione  CE  o  il
documento  di cui  all'art. 10,  paragrafo 1,  ultimo trattino  della
direttiva 74/150/CEE, ne' l'omologazione di portata nazionale;
  rifiutare l'immatricolazione  o vietare  la vendita  e la  messa in
circolazione dei  trattori, per  motivi riguardanti i  dispositivi di
frenatura, se  i trattori  sono conformi alle  disposizioni stabilite
nell'allegato  6  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.
  2. A decorrere dal 1 marzo 1998, non sara' piu' possibile:
  concedere  l'omologazione CE  o il  documento di  cui all'art.  10,
paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, e
  accordare  l'omologazione  di  portata  nazionale, di  un  tipo  di
trattore per  motivi riguardanti i dispositivi  di frenatura, qualora
non  siano soddisfatte  le prescrizioni  stabilite all'allegato  6 al
decreto del  Presidente della  Repubblica 10  febbraio 1981,  n. 212,
come modificato dal presente decreto.