Art. 2. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, non sara' possibile: rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, ne' l'omologazione di portata nazionale; rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori, per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, se i trattori sono conformi alle disposizioni stabilite nell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 marzo 1998, non sara' piu' possibile: concedere l'omologazione CE o il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, e accordare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni stabilite all'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.