Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  9   e  10  del  citato  decreto
ministeriale  del 25  agosto  1997, entro  le ore  13  del giorno  29
gennaio 1998.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte verranno eseguite  le operazioni d'asta, con  le modalita' di
cui agli  articoli 11,  12 e  13 del medesimo  decreto del  25 agosto
1997.