IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riferimento all'art. 14 che prevede "occupazione nel settore della ricerca"; Considerata l'opportunita' per l'anno 1998 di riservare un importo di lire 5,5 miliardi per le finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge, a valere sulle disponibilita' del fondo speciale per la ricerca applicata, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' di lire 30 miliardi per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Considerata l'opportunita', in sede di prima attuazione della legge n. 196 del 1997, di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attivita' di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca di possessori del titolo di dottore di ricerca o di altri titoli di formazione postlaurea acquisiti in Italia e all'estero, nonche' del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il presente decreto disciplina: a) la concessione ai soggetti di cui all'art. 2 di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata; b) l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e) di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, appartenenti allo specifico contratto collettivo nazionale di lavoro, dipendenti dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta; c) l'integrazione dei contributi ordinari ad enti pubblici di ricerca, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attivita' di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera b) del presente comma, di titolari di diploma universitario, di laureati o dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 1998 le seguenti risorse finanziarie: a) un importo di 5,5 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la concessione di contributi di cui al comma 1, lettera a) e, limitatamente a 500 milioni di lire, per la copertura degli oneri relativi alle attivita' di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o societa' ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un importo di 30 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per la concessione delle integrazioni di cui al comma 1, lettera c); 3. Ai sensi del presente decreto si intende per ricerca la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.