Art. 2.
                         Soggetti beneficiari
  1. Possono beneficiare  dei contributi di cui all'art.  1, comma 1,
lettera a):
  a) piccole  e medie imprese,  ai sensi della  definizione contenuta
nella  disciplina comunitaria  degli aiuti  di Stato  alle piccole  e
medie  imprese n.  96/C213/04,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee n. C213/4 del 23 luglio 1996;
  b) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  c) i consorzi  e le societa' consortili costituiti,  anche in forma
cooperativa, fra  piccole imprese  industriali o  fra tali  imprese e
piccole imprese  commerciali e di  servizi costituite anche  in forma
cooperativa, aventi  lo scopo  di fornire servizi,  anche nell'ambito
del  terziario  avanzato, diretti  a  promuovere  lo sviluppo,  anche
tecnologico,   e    la   realizzazione   della    produzione,   della
commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
  d) i  consorzi e  le societa' consortili  fra imprese  artigiane di
produzione di  beni e servizi  costituiti ai sensi dell'art.  6 della
legge  8 agosto  1985,  n.  443, nonche'  i  consorzi  e le  societa'
consortili costituiti dalle  predette imprese e dalle  imprese di cui
alla lettera c);
  e)  le societa'  consortili  a capitale  misto  pubblico e  privato
aventi  come   scopo  statutario   la  prestazione  di   servizi  per
innovazione  tecnologica,  gestionale  e organizzativa  alle  piccole
imprese industriali,  commerciali, di servizio, nonche'  alle imprese
artigiane  di  produzione  di  beni e  servizi.  Tali  societa'  sono
costituite da imprese ed enti, in  numero non inferiore a cinque, con
un capitale sociale non inferiore a  lire 20 milioni; ad esse possono
partecipare, in deroga all'art.  2602 del codice civile, universita',
C.N.R.,  E.N.E.A. e  camere di  commercio, industria,  artigianato ed
agricoltura,  istituti ed  aziende  di credito,  altri enti  pubblici
anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti
privati  operanti nei  settori  della ricerca,  della  finanza e  del
credito,   nonche'   associazioni    sindacali   di   categoria   tra
imprenditori;
  f)  altre  imprese, non  rientranti  nelle  categorie di  cui  alle
lettere da a) ad e).