Art. 3. Procedura di assegnazione e gestione dei contributi per le assunzioni con contratti a termine 1. Per l'esercizio 1998, nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata, e' concesso ai soggetti di cui all'art. 2, un contributo cosi' determinato: a) 30 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero; b) 20 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca. 2. Ad ogni soggetto beneficiario non puo' essere erogato un contributo complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per anno. 3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le assunzioni di cui al predetto comma da normative nazionali o comunitarie. 4. Ai lavoratori assunti ai sensi del comma 1 e' corrisposta una retribuzione non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo professionale di ricercatore del contratto collettivo nazionale di lavoro cui appartiene il soggetto beneficiario, ovvero a quella iniziale prevista per lo stesso profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca, qualora il contratto collettivo di appartenenza non preveda il predetto profilo professionale. 5. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma 1, devono inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30 settembre 1998, una domandadichiarazione, redatta secondo lo schema predisposto dal competente ufficio contenente le seguenti indicazioni: a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attivita'; b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; c) descrizione dei progetti di ricerca ed indicazione della loro durata; d) requisiti e quantita' del personale da assumere avvalendosi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare; e) comunicazione di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo progetto, ovvero comunicazione di avere in corso domande per il finanziamento del medesimo progetto. 6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, verificata a pena di esclusione della domanda la completezza dei dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione, con esclusivo riferimento a quelle presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dalle lettere a) ad e); entro quindici giorni dal ricevimento il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica verifica la disponibilita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e comunica al richiedente l'ammissibilita' al contributo. Qualora alla data di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un successivo elenco delle domande comunque presentate entro il 30 settembre 1998 dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), e ammesse ai sensi del presente comma, secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione e comunica al richiedente, verificata la disponibilita' finanziaria, l'ammissibilita' al contributo. 7. Il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al contributo trasmette, entro trenta giorni, pena la decadenza, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione e comunica le modalita' per l'accreditamento del contributo. Entro trenta giorni, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al versamento del contributo per il primo anno. 8. Al termine della prima annualita' in cui e' articolato il progetto di ricerca, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'avanzamento dell'attivita', dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente decreto. Sulla base della predetta relazione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, delle attivita' svolte con gli obiettivi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione della quota di contributo relativa alla nuova fase annuale ovvero procede alla sua revoca o rimodulazione. 9. Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'esito dell'attivita' di ricerca, dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo indeterminato, dandone successiva comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 10. Con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica rende noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), nonche' l'elenco dei beneficiari; le domande -dichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto avviso sono restituite al richiedente.