Art. 3.
  Procedura  di  assegnazione  e   gestione  dei  contributi  per  le
assunzioni con contratti a termine
  1. Per l'esercizio 1998, nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno
con  contratto  di  lavoro  a  termine  di  durata  almeno  biennale,
nell'ambito  di  progetti di  ricerca  di  durata predeterminata,  e'
concesso  ai  soggetti  di  cui   all'art.  2,  un  contributo  cosi'
determinato:
  a) 30  milioni di lire  per anno, per un  massimo di due  anni, nel
caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di
formazione postlaurea conseguito anche all'estero;
  b) 20  milioni di lire  per anno, per un  massimo di due  anni, nel
caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore
della ricerca.
  2.  Ad  ogni  soggetto  beneficiario non  puo'  essere  erogato  un
contributo complessivo di importo superiore  a 60 milioni di lire per
anno.
  3. I  contributi di cui  al comma 1  non sono cumulabili  con altre
agevolazioni previste per  le assunzioni di cui al  predetto comma da
normative nazionali o comunitarie.
  4. Ai  lavoratori assunti ai sensi  del comma 1 e'  corrisposta una
retribuzione non inferiore a quella  iniziale prevista per il profilo
professionale di  ricercatore del  contratto collettivo  nazionale di
lavoro  cui  appartiene il  soggetto  beneficiario,  ovvero a  quella
iniziale  prevista per  lo  stesso profilo  dal contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto ricerca,  qualora  il  contratto
collettivo   di  appartenenza   non  preveda   il  predetto   profilo
professionale.
  5.  I  soggetti di  cui  all'art.  2  che intendono  avvalersi  dei
contributi  di  cui  al  comma   1,  devono  inoltrare  al  Ministero
dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e   tecnologica  -
Dipartimento per  lo sviluppo  ed il potenziamento  dell'attivita' di
ricerca,  mediante lettera  raccomandata con  avviso di  ricevimento,
entro e  non oltre  il 30  settembre 1998,  una domandadichiarazione,
redatta  secondo   lo  schema  predisposto  dal   competente  ufficio
contenente le seguenti indicazioni:
  a) dati  identificativi del soggetto  richiedente e suo  settore di
attivita';
  b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
  c) descrizione  dei progetti di  ricerca ed indicazione  della loro
durata;
  d)  requisiti e  quantita'  del personale  da assumere  avvalendosi
delle  agevolazioni  di cui  al  presente  articolo, con  descrizione
sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
  e) comunicazione di non aver  fruito di altre agevolazioni disposte
da normative  nazionali o  comunitarie per l'assunzione  di personale
con i requisiti di cui al  comma 1 nell'ambito del medesimo progetto,
ovvero comunicazione di  avere in corso domande  per il finanziamento
del medesimo progetto.
  6.  Il Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e
tecnologica,  verificata  a  pena  di  esclusione  della  domanda  la
completezza dei dati  di cui al comma 5, forma  un primo elenco delle
domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di
spedizione,  con  esclusivo  riferimento   a  quelle  presentate  dai
soggetti di  cui all'art. 2, comma  1, dalle lettere a)  ad e); entro
quindici giorni dal ricevimento il Ministero dell'universita' e della
ricerca   scientifica  e   tecnologica  verifica   la  disponibilita'
finanziaria di  cui all'art. 1,  comma 2,  lettera a), e  comunica al
richiedente l'ammissibilita' al contributo.  Qualora alla data di cui
al comma  5 non risulti esaurito  lo stanziamento di cui  all'art. 1,
comma 2,  lettera a), il  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e  tecnologica forma per  la cifra residua  un successivo
elenco delle domande  comunque presentate entro il  30 settembre 1998
dai soggetti  di cui all'art.  2, comma 1,  lettera f), e  ammesse ai
sensi  del presente  comma, secondo  l'ordine cronologico  risultante
dalla data  di spedizione  e comunica  al richiedente,  verificata la
disponibilita' finanziaria, l'ammissibilita' al contributo.
  7.  Il   soggetto  beneficiario,   a  seguito   dell'ammissione  al
contributo  trasmette, entro  trenta  giorni, pena  la decadenza,  al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
- Dipartimento per lo sviluppo  ed il potenziamento dell'attivita' di
ricerca, copia autenticata dei contratti  di assunzione e comunica le
modalita' per  l'accreditamento del contributo. Entro  trenta giorni,
il  Ministero   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica provvede al versamento del contributo per il primo anno.
  8.  Al termine  della  prima  annualita' in  cui  e' articolato  il
progetto di ricerca, il  soggetto beneficiario trasmette al Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  una
relazione sintetica  sull'avanzamento dell'attivita',  dichiarando la
permanenza dei  requisiti di accesso  ai benefici di cui  al presente
decreto.   Sulla  base   della  predetta   relazione,  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, valutata
la  coerenza, con  le modalita'  di cui  all'art. 6,  comma 2,  delle
attivita' svolte con gli obiettivi di cui all'art. 14, comma 1, della
legge 24  giugno 1997,  n. 196, dispone  l'erogazione della  quota di
contributo relativa alla  nuova fase annuale ovvero  procede alla sua
revoca o rimodulazione.
  9. Al termine  del progetto, il soggetto  beneficiario trasmette al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
una  relazione   sintetica  sull'esito  dell'attivita'   di  ricerca,
dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo
indeterminato,   dandone   successiva  comunicazione   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  10.  Con apposito  avviso  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  il
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
rende noto l'avvenuto esaurimento  dello stanziamento di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  nonche' l'elenco dei beneficiari; le domande
-dichiarazioni  inoltrate  successivamente  alla  data  del  predetto
avviso sono restituite al richiedente.