Art. 4. Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici dagli enti pubblici di ricerca 1. Per l'esercizio 1998, al fine di conseguire l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, il soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e), previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni: a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attivita'; b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2; c) durata del distacco; d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalita' di inserimento presso il richiedente; e) dati identificativi del personale per il quale e' stato chiesto il distacco; f) sede di svolgimento dell'attivita' di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto. 2. La domanda e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Ad essa e' allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere. 3. L'ente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto l'ente ne da' comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto. 4. Al termine di ogni anno di attivita' e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente una relazione sull'attivita' svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo e' assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, puo' chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.