Art. 4.
             Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici
                   dagli enti pubblici di ricerca
  1. Per  l'esercizio 1998, al  fine di conseguire  l'agevolazione di
cui  all'art.  1, comma  1,  lettera  b),  del presente  decreto,  il
soggetto beneficiario di cui all'art. 2,  comma 1, lettere a), c), d)
ed  e),  previo  assenso  del  personale  da  assegnare  in  distacco
temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente
dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:
  a) dati  identificativi del soggetto  richiedente e suo  settore di
attivita';
  b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
    c) durata del distacco;
  d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare
al personale in  distacco e delle modalita' di  inserimento presso il
richiedente;
  e) dati identificativi del personale  per il quale e' stato chiesto
il distacco;
  f)  sede  di  svolgimento  dell'attivita' di  ricerca  e  nome  del
responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.
  2.  La  domanda  e'  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  del
soggetto beneficiario.  Ad essa  e' allegata una  dichiarazione della
persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni
da svolgere.
  3. L'ente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui
al  comma 1,  comunica ai  soggetti beneficiari  l'accoglimento della
medesima, la reiezione motivata  ovvero l'accoglimento per una durata
diversa  da  quella richiesta.  A  distacco  avvenuto l'ente  ne  da'
comunicazione   al  Ministero   dell'universita'   e  della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  ed   alle  organizzazioni  sindacali  di
categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto.
  4. Al termine  di ogni anno di attivita' e  comunque al termine del
periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente
una  relazione   sull'attivita'  svolta,  controfirmata   dal  legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
  5.  Fermo restando  quanto previsto  dall'art. 14,  comma 3,  della
legge 24 giugno 1997, n. 196,  al personale in distacco temporaneo e'
assicurata   la  progressione   retributiva  prevista   dal  relativo
contratto collettivo  nazionale di  lavoro, il reintegro,  al termine
del  periodo di  distacco, nella  sede di  servizio e  nelle funzioni
svolte alla data  di assegnazione. Il predetto  personale, durante il
periodo di distacco, puo' chiedere  in ogni momento la cessazione del
distacco  medesimo  e il  reintegro  di  cui  al presente  comma;  la
cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.