Art. 5.
         Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni
            a termine di dottori di ricerca o di laureati
  1.  Per l'esercizio  1998,  a valere  sulle  disponibilita' di  cui
all'art.  1,  comma   2,  lettera  b),  del   presente  decreto,  per
l'assunzione con contratti a termine  di lavoro subordinato di durata
non superiore a quattro anni,  rinnovabili una sola volta, di dottori
di ricerca  o di laureati,  sono concesse integrazioni  ai contributi
ordinari degli  enti di ricerca,  che procedono alle  assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al  presente decreto, nella misura di lire
50 milioni per ogni unita' di personale assunto ai sensi del presente
comma e per ogni anno di durata del contratto.
  2.  L'integrazione di  cui al  comma  1 e'  concessa dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base
delle  comunicazioni  degli  enti  in  ordine  alle  assegnazioni  in
distacco  temporaneo  e  ad  apposita indicazione  del  personale  da
assumere ai  sensi del  comma 1. La  concessione e'  disposta secondo
l'ordine  cronologico di  presentazione delle  richieste, sulla  base
della data  di spedizione, che  avviene con lettera  raccomandata con
avviso di  ricevimento, fino a concorrenza  delle risorse disponibili
di   cui   all'art.   1,    comma   1,   lettera   b).   L'erogazione
dell'integrazione e' vincolata alla  presentazione da parte dell'ente
di copia dei contratti di assunzione a termine.
  3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art.
1,  comma 1,  lettera b),  prima del  31 dicembre  1998 il  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica pubblica
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Gli  enti  comunicano  al Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica  e   tecnologica   eventuali  modificazioni   e
cessazioni dei  contratti di  assunzione di cui  al comma  1, nonche'
eventuali  reintegri  ai sensi  dell'art.  4,  comma  5, al  fine  di
eventuali  conferme,  rimodulazioni   o  revoche  delle  integrazioni
concesse ai sensi del presente articolo.