Art. 6. Controllo e monitoraggio 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica oltre alle attivita' di cui all'art. 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di societa' o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile e' escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' e degli enti di cui al comma 1 ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.