Art. 6.
                       Controllo e monitoraggio
  1.  Il Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e
tecnologica oltre alle attivita' di cui all'art. 3, comma 8, effettua
controlli a campione sulla veridicita'  delle dichiarazioni di cui al
presente decreto, anche  avvalendosi di societa' o  enti prescelti ai
sensi del decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157.  In caso di non
veridicita' delle predette  dichiarazioni, fatta salva l'applicazione
delle relative  sanzioni penali,  i contributi  e le  assegnazioni in
distacco  temporaneo sono  revocate  ed il  soggetto responsabile  e'
escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente
decreto.
  2.  Il Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e
tecnologica   effettua   il    monitoraggio   sull'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente  decreto e sui risultati dei progetti
di  ricerca,  verificandone la  coerenza  con  gli obiettivi  di  cui
all'art. 14  della legge  24 giugno 1997,  n. 196,  potendo acquisire
dati  e   disporre  visite  presso  i   soggetti  beneficiari,  anche
avvalendosi delle  societa' e  degli enti  di cui  al comma  1 ovvero
degli esperti iscritti agli albi ministeriali.