LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993); Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione di vigilanza), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare; Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificati dall'art. 59, comma 41, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che attribuiscono alla Commissione di vigilanza la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, nonche' la potesta' di regolamentare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione; Visto l'art. 18, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dall'art. 59, comma 40, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che disciplina l'iscrizione di diritto nelle sezioni speciali dell'albo delle forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997 (di seguito decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997); Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997 (di seguito decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996); Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone, tra l'altro, che gli statuti dei fondi pensione costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Commissione di vigilanza approva la scheda informativa ai potenziali aderenti circa le caratteristiche del fondo pensione, redatta da ogni fondo rientrante nell'ambito di applicazione di cui al punto precedente, in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza stessa; Considerato che, per effetto dell'intervenuta modifica dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si rende opportuno disciplinare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare e i termini per il rilascio della stessa; Ritenuto necessario disciplinare in tale sede anche le modalita' di presentazione delle istanze per l'approvazione delle schede informative di cui al suindicato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997; Ravvisata, inoltre, la necessita' di dettare norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di autorizzazione gia' presentate, ai sensi della normativa previgente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le quali, alla data del 31 dicembre 1997, non sia stato emanato il provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa; Rilevato che la recente normativa in materia di previdenza complementare ha comportato la presentazione di molteplici istanze di autorizzazione, da istruirsi nel medesimo periodo, e che, comunque, evenienze eccezionali che determinino la difficolta' di rispettare i termini ordinariamente previsti per il completamento del procedimento istruttorio potrebbero ripresentarsi anche in futuro; Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilita' di prorogare i termini per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione; Considerato inoltre che per procedere, a seguito della prescritta comunicazione, all'iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e' necessario verificare che le stesse siano state istituite prima della data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non abbiano effettuato, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, modifiche statutarie comportanti un ampliamento delle categorie dei potenziali destinatari, anche alla luce degli orientamenti interpretativi emanati dalla Commissione di vigilanza, ed appartengano al campo di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993; Ritenuto a tal fine di indicare un termine finale entro il quale la Commissione di vigilanza procedera' alla predetta iscrizione; A d o t t a il seguente regolamento: Titolo I Modalita' di presentazione dell'istanza e termini per il rilascio dell'autorizzazione ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Art. 1. Procedimento di approvazione della scheda informativa 1. I fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, al fine di procedere all'acquisizione delle adesioni, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un'istanza, in carta semplice, a firma del legale rappresentante, per l'approvazione della scheda informativa di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997. 2. Il contenuto dell'istanza e i documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, del presente regolamento e dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997. All'istanza devono essere, inoltre, allegate : a) scheda informativa, redatta dall'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo, in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997; b) copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilita' e l'assenza delle cause di ineleggibilita' e decadenza, sulla base dei documenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell'organo di amministrazione. 3. La Commissione di vigilanza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, salvo eventuali rilievi, approva la scheda informativa redatta dal fondo pensione, verificandone la rispondenza alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza, nonche' la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto, ovvero nega l'approvazione. 4. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'insediamento degli organi collegiali del fondo pensione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997 relative ai requisiti di onorabilita', professionalita' e all'assenza delle cause di ineleggibilita' e decadenza nonche' dell'art. 8, comma 8, del decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996.