Art. 4.
                Attivita' di monitoraggio della spesa
  1.  La funzione  di monitoraggio  della spesa  e' volta  a valutare
l'effettivo  conseguimento   degli  obiettivi  e   l'efficacia  degli
interventi  in  relazione  ai  singoli volumi  di  spesa  per  ambito
territoriale  e  per  singolo   progetto,  nonche'  la  funzionalita'
amministrativa.
  2. L'organismo individuato ai sensi  del comma 4 per lo svolgimento
delle  attivita' di  monitoraggio trasmette  al Dipartimento  per gli
affari sociali una relazione semestrale descrittiva dell'attivita' di
monitoraggio effettuata.
  3.  Qualora, nell'ambito  dell'attivita' di  monitoraggio, emergano
disfunzioni   procedurali   ovvero   carenze   nell'efficacia   degli
interventi, il  Dipartimento per  gli affari sociali  promuove idonee
iniziative di consulenza ed assistenza tecnica.
  4. Lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e' disciplinato da
apposita  convenzione stipulata  tra il  Dipartimento per  gli affari
sociali e  l'organismo che, ai  sensi del  comma 3 dell'art.  8 della
legge n. 285  citata, viene individuato nel  rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.