Art. 4. Attivita' di monitoraggio della spesa 1. La funzione di monitoraggio della spesa e' volta a valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi e l'efficacia degli interventi in relazione ai singoli volumi di spesa per ambito territoriale e per singolo progetto, nonche' la funzionalita' amministrativa. 2. L'organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio trasmette al Dipartimento per gli affari sociali una relazione semestrale descrittiva dell'attivita' di monitoraggio effettuata. 3. Qualora, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio, emergano disfunzioni procedurali ovvero carenze nell'efficacia degli interventi, il Dipartimento per gli affari sociali promuove idonee iniziative di consulenza ed assistenza tecnica. 4. Lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e' disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l'organismo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 285 citata, viene individuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.