Art. 2.
  1. Nell'allegato 1  al decreto ministeriale 14  febbraio 1991, come
sostituito dall'allegato  1 al  decreto ministeriale 19  luglio 1993,
dopo  il settore  "medicinali",  e' inserito  il settore  "medicinali
omeopatici", con relative tariffe, di  cui all'allegato 2 al presente
decreto.