Art. 3. 1. La voce di cui al punto 8 del settore "certificazioni e nulla osta", di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, come sostituito dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, e' sostituita dalla seguente: "Rilascio nullaosta per l'importazione e l'esportazione di merci varie diverse da medicinali e da prodotti destinati all'alimentazione umana: L. 100.000". Il presente decreto, che verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 16