Art. 3.
  1. La  voce di cui al  punto 8 del settore  "certificazioni e nulla
osta", di  cui all'allegato  1 del  decreto ministeriale  14 febbraio
1991, come  sostituito dal  decreto ministeriale  19 luglio  1993, e'
sostituita dalla  seguente: "Rilascio nullaosta per  l'importazione e
l'esportazione di  merci varie  diverse da  medicinali e  da prodotti
destinati all'alimentazione umana: L. 100.000".
  Il presente decreto, che verra'  trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 16