Art. 11.
  1. Il  termine di cui all'art.  3, comma 1, dell'ordinanza  n. 2507
del  30 gennaio  1997, e  successive modificazioni,  e' prorogato  di
ulteriori sei mesi.
  2.  Gli  autoveicoli  speciali del  Dipartimento  della  protezione
civile  possono essere  condotti  anche  dal personale  specializzato
dipendente da aziende  legate da rapporti contrattuali  con lo stesso
Dipartimento.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1998
                                              Il Ministro: Napolitano