Art. 11. 1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997, e successive modificazioni, e' prorogato di ulteriori sei mesi. 2. Gli autoveicoli speciali del Dipartimento della protezione civile possono essere condotti anche dal personale specializzato dipendente da aziende legate da rapporti contrattuali con lo stesso Dipartimento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 1998 Il Ministro: Napolitano