Art. 3. 1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: " 5. Alle comunita' aventi sede in immobili dichiarati inagibili e' concesso, fino al rientro negli stessi e per un periodo massimo di dodici mesi a partire dal 1 ottobre 1997, un contributo di L. 150.000 mensili per ogni soggetto che era ospitato in via continuativa alla data del 28 settembre 1997. All'onere si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art. 17 della stessa ordinanza e successive integrazioni".