Art. 3.
  1.  All'art. 7  dell'ordinanza  n.  2668 del  28  settembre 1997  e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
  " 5. Alle comunita' aventi sede in immobili dichiarati inagibili e'
concesso, fino  al rientro negli stessi  e per un periodo  massimo di
dodici mesi a partire dal 1 ottobre 1997, un contributo di L. 150.000
mensili per ogni  soggetto che era ospitato in  via continuativa alla
data  del  28   settembre  1997.  All'onere  si  fa   fronte  con  le
disponibilita' di cui all'art. 17 della stessa ordinanza e successive
integrazioni".