Art. 5. 1. Le eventuali penali conseguenti ai contratti di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come integrato dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, sono applicate nel limite massimo del 10 per cento dell'ammontare totale della fornitura.