Art. 5.
  1. Le eventuali  penali conseguenti ai contratti di  cui all'art. 9
dell'ordinanza  n.  2668  del   28  settembre  1997,  come  integrato
dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2694 del  13 ottobre 1997 e dall'art. 5
dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, sono applicate nel limite
massimo del 10 per cento dell'ammontare totale della fornitura.