Art. 6.
  1. Per  il finanziamento degli interventi  necessari a fronteggiare
la  crisi  sismica  iniziata  il   28  settembre  1997  e'  assegnata
l'ulteriore  somma   di  lire  19  miliardi   ad  integrazione  degli
stanziamenti  previsti dall'art.  10  dell'ordinanza n.  2668 del  28
settembre 1997.
  2. All'onere  di cui al comma  1 si provvede con  le disponibilita'
dell'unita'  previsionale di  base  "Fondo  della protezione  civile"
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 1998.