Art. 6. 1. Per il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 28 settembre 1997 e' assegnata l'ulteriore somma di lire 19 miliardi ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.