Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e prorogato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 27 dicembre 1997, stimati complessivamente in lire 6 miliardi, si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrato dall'art. 9 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 e prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, stimati in lire 2,2 miliardi, si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998. 3. All'onere per la concessione dei benefici di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, che vengono prorogati al 31 marzo 1998, e dei benefici di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, stimato complessivamente in lire 14 miliardi, si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilita' di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.