Art. 7.
  1.   Agli   oneri    derivanti   dall'applicazione   dell'art.   14
dell'ordinanza  n.  2668  del  28  settembre  1997,  come  sostituito
dall'art. 11 dell'ordinanza  n. 2694 del 13 ottobre  1997 e prorogato
dall'art.  2 dell'ordinanza  n. 2728  del 27  dicembre 1997,  stimati
complessivamente   in   lire  6   miliardi,   si   provvede  con   le
disponibilita'   dell'unita'  previsionale   di  base   "Fondo  della
protezione  civile" dello  stato di  previsione della  Presidenza del
Consiglio di Ministri per l'anno 1998.
  2.   Agli   oneri    derivanti   dall'applicazione   dell'art.   13
dell'ordinanza n. 2668  del 28 settembre 1997,  integrato dall'art. 9
dell'ordinanza  n.   2694  del   13  ottobre   1997  e   dall'art.  6
dell'ordinanza n.  2706 del 31  ottobre 1997 e prorogato  dall'art. 1
dell'ordinanza  n. 2728  del 22  dicembre 1997,  stimati in  lire 2,2
miliardi, si provvede con  le disponibilita' dell'unita' previsionale
di base  "Fondo della  protezione civile"  dello stato  di previsione
della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998.
  3. All'onere  per la  concessione dei benefici  di cui  all'art. 10
dell'ordinanza n. 2694 del 13  ottobre 1997, che vengono prorogati al
31 marzo  1998, e dei benefici  di cui all'art. 10  dell'ordinanza n.
2706  del  31  ottobre  1997, stimato  complessivamente  in  lire  14
miliardi, si provvede con  le disponibilita' dell'unita' previsionale
di base  "Fondo della  protezione civile"  dello stato  di previsione
della Presidenza del Consiglio di Ministri per l'anno 1998.
  4. Con decreto  del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale
sono  stabilite le  modalita'  per l'effettuazione  dei versamenti  e
degli adempimenti non eseguiti per  effetto della sospensione, con la
possibilita' di  concedere rateizzazioni senza aggravio  di sanzioni,
interessi o altri oneri.