Art. 2.
  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, comma  primo,  e  7,
comma  primo,  del  decreto sulla omologazione CEE e' riconosciuta la
"conformita'" alle prescrizioni del presente decreto.
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  per  i  veicoli  della  classe I e dal 1 gennaio 1998 per i
veicoli delle classi II e III non sara' piu' possibile accordare:
    - la omologazione ai sensi  dell'articolo  4,  comma  primo,  del
decreto sulla omologazione CEE,
    -  la  omologazione  nazionale, salvo che vengano fatte valere le
disposizioni  dell'articolo  8  comma  secondo  del   decreto   sulla
omologazione CEE,
per  motivi  concernenti  l'inquinamento  atmosferico  da  emissioni,
qualora  non  siano  soddisfatte  le  prescrizioni  della   direttiva
70/220/CE  come  da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il
presente decreto.
  3. A decorrere dal 1 ottobre 1997, per i veicoli della classe  I  e
dal  1  ottobre  1998 per i veicoli delle classi II e III, per quanto
attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore:
    non saranno piu' validi ai fini dell'articolo 7 comma  primo  del
decreto  sulla  omologazione  CEE, i certificati di conformita' che a
norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi,
    sara' negata la  immatricolazione,  la  vendita  e  la  messa  in
circolazione  di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le
disposizioni  dell'articolo  8  comma  secondo  del   decreto   sulla
omologazione CEE,
qualora   non  siano  soddisfatte  le  prescrizioni  della  direttiva
70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita  con  il
presente decreto.