Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, comma primo, e 7, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE e' riconosciuta la "conformita'" alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli della classe I e dal 1 gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III non sara' piu' possibile accordare: - la omologazione ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE, - la omologazione nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione CEE, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto. 3. A decorrere dal 1 ottobre 1997, per i veicoli della classe I e dal 1 ottobre 1998 per i veicoli delle classi II e III, per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore: non saranno piu' validi ai fini dell'articolo 7 comma primo del decreto sulla omologazione CEE, i certificati di conformita' che a norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi, sara' negata la immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione CEE, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.