Art. 2. Esclusioni e verifiche I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi erogati alle imprese produttrici distributrici ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6. Allo scopo di verificare gli effetti della presente deliberazione, le imprese produttricidistributrici che utilizzino rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali sono tenute a comunicare all'Autorita', entro il 31 marzo 1999, dati e informazioni circa quantita' di combustibili utilizzati, costi e modalita' di impiego, ed emissioni ambientali con riferimento alle iniziative e sperimentazioni avviate o completate durante l'anno 1998.