Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia; b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza puo' pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; (( e) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza,)) (( ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della )) (( legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono )) (( riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto )) (( nullaosta; )) (( f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e)) (( revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza puo' )) (( pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni )) (( internazionali. ))