Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza
   pubblica  ovvero  ai  fini  di  prevenzione  e  repressione  della
   criminalita'
  1.  Ai sensi  dell'art. 8,  comma 5,  lettera c),  del decreto  del
Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione
all'esigenza di  salvaguardare l'ordine  pubblico e la  prevenzione e
repressione  della   criminalita',  sono  sottratte   all'accesso  le
seguenti categorie di documenti:
  a) relazioni di servizio ed  altri atti o documenti presupposto per
l'adozione  degli atti  o  provvedimenti  dell'autorita' nazionale  e
delle altre autorita' di  pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali
o  agenti di  pubblica  sicurezza, ovvero  inerenti all'attivita'  di
tutela  dell'ordine e  della sicurezza  pubblica o  di prevenzione  e
repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione
che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a
provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
  b) relazioni  di servizio, informazioni  ed altri atti  o documenti
inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od
autorizzazioni  comunque  denominate  o  ad  altri  provvedimenti  di
competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al
contenzioso  amministrativo,   che  contengono  notizie   relative  a
situazioni  di  interesse per  l'ordine  e  la sicurezza  pubblica  e
all'attivita' di prevenzione e  repressione della criminalita', salvo
che, per  disposizioni di legge  o di regolamento, ne  siano previste
particolari   forme  di   pubblicita'  o   debbano  essere   uniti  a
provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
  c)  atti e  documenti attinenti  ad informazioni  fornite da  fonti
confidenziali, individuate  od anonime, nonche' da  esposti informali
di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
  d)   atti   e   documenti  concernenti   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dei  servizi di  polizia, ivi compresi  quelli relativi
all'addestramento, all'impiego ed alla  mobilita' del personale delle
Forze di  polizia, nonche' i documenti  sulla condotta dell'impiegato
rilevanti ai fini di tutela  dell'ordine e della sicurezza pubblica e
quelli   relativi  ai   contingenti  delle   Forze  armate   poste  a
disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza;
  e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi
delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;
  f) atti e documenti  concernenti la sicurezza delle infrastrutture,
la protezione  e custodia di  armi, munizioni, esplosivi  e materiali
classificati;
  g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e
manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui
detti documenti contengono notizie rilevanti  al fine di garantire la
sicurezza  pubblica nonche'  la  prevenzione e  la repressione  della
criminalita';
  h)   atti   e   documenti   in  materia   di   ricerca,   sviluppo,
pianificazione,    programmazione,     acquisizione,    gestione    e
conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;
  i)  relazioni  tecniche  sulle  prove d'impiego  dei  materiali  di
sperimentazione;
  l)   documentazione  relativa   alla   descrizione  progettuale   e
funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti
la  cui  conoscenza   puo'  agevolare  la  commissione   di  atti  di
sabotaggio;
  m) atti, documenti e  note informative utilizzate per l'istruttoria
finalizzata  all'adozione   dei  provvedimenti  di   rimozione  degli
amministratori degli enti locali ai  sensi dell'art. 40 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi
ai sensi  dell'art. 39,  comma 1,  lettera a),  della legge  8 giugno
1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
(( n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e ))
(( alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi      ))
(( speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n.   ))
(( 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di tutti ))
(( gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone  ))
(( con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;          ))
(( o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o          ))
(( documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le        ))
(( operazioni speciali e per gli interventi speciali.              ))