Art. 4. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) (soppresso); b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonche' notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psicoattitudinali; d) accertamenti medicolegali e relativa documentazione; e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento; g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato; h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari; i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali (( nonche' a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;)) l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale; n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attivita' professionale, commerciale e industriale, nonche' alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa (( nonche' relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnicoeconomiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali; )) o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; p) rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie; r) verbali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello (( status )) di rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria; s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello (( status )) di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a: 1) istanze volte al riconoscimento dello (( status )) di rifugiato; 2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato; 3) verbali delle sedute; 4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione; 5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti; 6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi; 7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo (( status )) di rifugiato - ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 - avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale; t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo (( status )) di rifugiato; u) atti - e inerente documentazione - dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237; v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco; z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi; (( aa) relazioni sull'attivita' di comitati, commissioni, gruppi )) (( di studio e di lavoro. )) 2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere (( p) q), r), s), t) e u) )) e' limitato alle sole parti la cui conoscenza puo' pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.