Art. 5.
                       Periodo di segretazione
  1. Ai  sensi dell'art. 24, comma  6, della legge 7  agosto 1990, n.
241, e  dell'art. 8, commi  2 e 3,  del decreto del  Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito:
  a) per  i documenti  di cui  all'art. 2,  lettera b),  del presente
regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;
  b) per  i documenti  di cui  all'art. 2,  lettera c),  del presente
regolamento, dopo  un periodo  di segretazione di  anni ((  dieci. ))
Resta fermo  il divieto di  accesso per i  documenti o parte  di essi
contenenti notizie relative a situazioni  di interesse per l'ordine e
la sicurezza  pubblica o  all'attivita' di prevenzione  e repressione
dei reati;
  c)  per i  documenti di  cui all'art.  4, lettera  o) del  presente
regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.
  2.  Il  Ministro   puo'  permettere,  per  motivi   di  studio,  la
consultazione dei documenti  di cui alle lettere a) e  c) del comma 1
anche prima della  scadenza dei termini ivi  indicati, in conformita'
all'art. 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.