Art. 6.
                              Modifiche
  1. Entro  due anni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione
dell'interno  verifica la  congruita'  delle  categorie di  documenti
sottratti   all'accesso   individuate  dagli   articoli   precedenti,
valutando altresi' la possibilita'  di disciplinare ulteriori casi di
differimento dell'accesso rispetto a  quelli previsti dall'art. 5 del
presente regolamento.
  2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui
al  comma  1 sono  adottate  nelle  medesime  modalita' e  forme  del
presente regolamento.