Art. 7.
                       Pubblicita' aggiuntiva
  1.  Il presente  regolamento, oltre  che pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e'  altresi'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale  di legislazione del Ministero  dell'interno. Le
stesse  modalita'  sono utilizzate  per  le  successive modifiche  ed
integrazioni.