Art. 4. Le specialita' medicinali classificate nelle fasce a) e b) sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purche' le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui e stata rilasciata l'A.I.C. Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1997 Il Ministro Presidente della Commissione Bindi Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 5