Art. 4.
  Le specialita'  medicinali classificate  nelle fasce  a) e  b) sono
prescrivibili  a  totale o  parziale  carico  del Servizio  sanitario
nazionale con le limitazioni ed  alle condizioni previste nelle note,
purche'  le patologie  ivi indicate  risultino tra  quelle per  cui e
stata rilasciata l'A.I.C.
  Il presente  provvedimento sara' trasmesso al  competente organo di
controllo  per  la  registrazione  ed   entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                                Il Ministro
                                        Presidente della Commissione
                                                   Bindi
 Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 5