Art. 2. Il fornitore del battello d'emergenza dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 1998 Il comandante generale: Ferraro