Art. 2.
  Il fornitore del battello d'emergenza dovra' fornire all'acquirente
le istruzioni per  la manutenzione come prescritto dalle  regole 51 e
52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.
  Il predetto  materiale e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti dalla regola  5 del cap. III  della convenzione sopracitata,
della sezione  5, parte II,  della risoluzione  IMO A. 689(17)  del 6
novembre 1991 e dalle norme R.I.Na  per la costruzione, il collaudo e
l'installazione dei mezzi di salvataggio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 febbraio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro