Art. 4.
  All'interno dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo", per
come individuata  e delimitata  al precedente  art. 2,  sono vietate,
fatto salvo  quanto esplicitamente previsto  al comma 2  del presente
articolo circa i regimi di  tutela all'interno delle diverse zone, le
attivita' che  possono compromettere la tutela  delle caratteristiche
dell'ambiente  oggetto della  protezione  e  le finalita'  istitutive
dell'area naturale  marina protetta medesima, ai  sensi dell'art. 19,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  All'interno dell'area naturale marina  protetta sono individuate le
zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
 Zona A (riserva integrale) che comprende:
  il tratto  di mare  da Torre S.  Isidoro alla  Punta corrispondente
alla localita' Casa Giorgella, per una profondita' di circa metri 500
dalla   costa;  tratto   delimitato   dalla   congiungente  i   punti
sottoindicati:
                 Latitudine                       Longitudine
                     -                                 -
  F            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 55'.38 E
  G            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 54'.89 E
  H            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 54'.89 E
  I            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 55'.19 E
  il  tratto di  mare antistante  la  Penisola della  Strega per  una
distanza di circa  metri 500 dalla costa, con  delimitazione data dai
seguenti punti:
                 Latitudine                       Longitudine
                     -                                 -
  N            40 gradi 14'.18 N               17 gradi 54'.45 E
  O            40 gradi 14'.15 N               17 gradi 54'.22 E
  P            40 gradi 14'.66 N               17 gradi 53'.44 E
  Q            40 gradi 14'.90 N               17 gradi 53'.73 E
  In tale zona sono vietati:
  l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
  la  navigazione,  l'accesso  e  la  sosta con  navi  e  natanti  di
qualsiasi  genere e  tipo, escluse  le imbarcazioni  di servizio  con
compiti di sorveglianza  e soccorso e quelle  d'appoggio ai programmi
di ricerca scientifica nei  modi esplicitamente autorizzati dall'ente
di gestione della riserva;
  la  pesca  sia  professionale  che  sportiva  con  qualunque  mezzo
esercitata;
  la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
qualunque attivita' che possa  costituire pericolo e turbamento delle
specie  animali  e  vegetali,  ivi compresa  l'immissione  di  specie
estranee;
  l'alterazione   con   qualunque   mezzo,   diretta   o   indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  l'introduzione di armi, esplosivi  e di qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura nonche' sostanze tossiche o inquinanti;
  le  attivita'  che possono  comunque  arrecare  danno, intralcio  o
turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
  La navigazione nella fascia di  mare prospiciente la suddetta area,
per  una  larghezza  di  circa  1.000 metri  a  partire  dal  confine
dell'area protetta, dovra' essere effettuata ad una velocita' massima
di dieci nodi.
  Zona B  (riserva generale):  comprende le  due aree  delimitate dai
seguenti punti:
                 Latitudine                       Longitudine
                     -                                 -
  B            40 gradi 14'.32 N               17 gradi 43'.40 E
  C            40 gradi 11'.44 N               17 gradi 45'.91 E
  K            40 gradi 16'.10 N               17 gradi 45'.91 E
  J            40 gradi 16'.10 N               17 gradi 44'.82 E
  G            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 54'.89 E
  H            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 54'.89 E
  L            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 51'.81 E
  M            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 51'.81 E
  In tale zona sono consentiti:
  l'accesso  e  la navigazione  purche'  effettuati  a velocita'  non
superiore ai 10 nodi;
  la  navigazione  alle  imbarcazioni  di  servizio  con  compiti  di
sorveglianza e soccorso, a quelle  d'appoggio ai programmi di ricerca
scientifica,   nonche'  a   quelle   per  la   fruizione,  nei   modi
esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva;
  l'accesso a  motore alle  imbarcazioni per l'esercizio  della pesca
professionale  ai   pescatori  espressamente   autorizzati  dall'ente
gestore dell'area  marina protetta con i  mezzi selettivi autorizzati
dal medesimo ente;
   la balneazione;
  le  attivita'  subacquee compatibili  con  la  tutela delle  specie
viventi e la conservazione  dei fondali (fotografia, riprese, turismo
subacqueo, ecc.);
  il  prelievo  di  organismi  e   minerali  per  motivi  di  studio,
esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
  l'attivita' di  pesca sportiva  con canna e  senza mulinello  o con
lenza da fermo.
  In quest'area sono vietati:
   l'ancoraggio;
   la pesca subacquea;
  la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
qualunque attivita' che possa  costituire pericolo o turbamento delle
specie  animali  e  vegetali,  ivi compresa  l'immissione  di  specie
estranee;
  l'alterazione   con   qualunque   mezzo,   diretta   o   indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  l'introduzione di armi, esplosivi  e di qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
  le  attivita'  che possano  comunque  arrecare  danno, intralcio  o
turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
  Zona C (riserva parziale): e'  costituita dalla restante area della
riserva cosi' come delimitata all'art. 2.
  In tale zona sono consentiti:
  l'accesso  e  transito ad  imbarcazioni  dotate  o meno  di  motore
purche'  osservino  una velocita'  non  superiore  a dieci  nodi  per
raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
  l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza
e soccorso ed a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica
e di fruizione nei  modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore
della riserva;
  l'esercizio  della  pesca  professionale   con  i  mezzi  selettivi
autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
  l'ormeggio alle  strutture galleggianti ed  a quelle fisse  a terra
appositamente   predisposte   dell'ente  gestore,   con   particolare
riferimento  all'area compresa  tra  la Penisola  della  Strega e  la
terraferma;
   la balneazione;
  le  attivita'  subacquee compatibili  con  la  tutela delle  specie
viventi e la conservazione  dei fondali (fotografia, riprese, turismo
subacqueo, ecc.);
  il  prelievo  di  organismi  e   minerali  per  motivi  di  studio,
esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
  la pesca sportiva con sole lenze  e canne da fermo anche effettuata
da riva.
  In quest'area sono vietati:
   l'ancoraggio;
   l'ormeggio non regolamentato;
   la pesca subacquea;
  la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
qualunque attivita' che possa  costituire pericolo o turbamento delle
specie  animali  e  vegetali,  ivi compresa  l'immissione  di  specie
estranee;
  l'alterazione   con   qualunque   mezzo,   diretta   o   indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  l'introduzione di armi, esplosivi  e di qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
  le  attivita'  che possano  comunque  arrecare  danno, intralcio  o
turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.