Art. 4. All'interno dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A (riserva integrale) che comprende: il tratto di mare da Torre S. Isidoro alla Punta corrispondente alla localita' Casa Giorgella, per una profondita' di circa metri 500 dalla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine - - F 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 55'.38 E G 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 54'.89 E H 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 54'.89 E I 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 55'.19 E il tratto di mare antistante la Penisola della Strega per una distanza di circa metri 500 dalla costa, con delimitazione data dai seguenti punti: Latitudine Longitudine - - N 40 gradi 14'.18 N 17 gradi 54'.45 E O 40 gradi 14'.15 N 17 gradi 54'.22 E P 40 gradi 14'.66 N 17 gradi 53'.44 E Q 40 gradi 14'.90 N 17 gradi 53'.73 E In tale zona sono vietati: l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente di gestione della riserva; la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' sostanze tossiche o inquinanti; le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. La navigazione nella fascia di mare prospiciente la suddetta area, per una larghezza di circa 1.000 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovra' essere effettuata ad una velocita' massima di dieci nodi. Zona B (riserva generale): comprende le due aree delimitate dai seguenti punti: Latitudine Longitudine - - B 40 gradi 14'.32 N 17 gradi 43'.40 E C 40 gradi 11'.44 N 17 gradi 45'.91 E K 40 gradi 16'.10 N 17 gradi 45'.91 E J 40 gradi 16'.10 N 17 gradi 44'.82 E G 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 54'.89 E H 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 54'.89 E L 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 51'.81 E M 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 51'.81 E In tale zona sono consentiti: l'accesso e la navigazione purche' effettuati a velocita' non superiore ai 10 nodi; la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonche' a quelle per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva; l'accesso a motore alle imbarcazioni per l'esercizio della pesca professionale ai pescatori espressamente autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta con i mezzi selettivi autorizzati dal medesimo ente; la balneazione; le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore; l'attivita' di pesca sportiva con canna e senza mulinello o con lenza da fermo. In quest'area sono vietati: l'ancoraggio; la pesca subacquea; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. Zona C (riserva parziale): e' costituita dalla restante area della riserva cosi' come delimitata all'art. 2. In tale zona sono consentiti: l'accesso e transito ad imbarcazioni dotate o meno di motore purche' osservino una velocita' non superiore a dieci nodi per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato; l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva; l'esercizio della pesca professionale con i mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta; l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dell'ente gestore, con particolare riferimento all'area compresa tra la Penisola della Strega e la terraferma; la balneazione; le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore; la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva. In quest'area sono vietati: l'ancoraggio; l'ormeggio non regolamentato; la pesca subacquea; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.