Art. 5.
  La  gestione dell'area  naturale  marina  protetta "Porto  Cesareo"
sara'  affidata,  ove  possibile,  ai sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 28, secondo  comma, della legge 31 dicembre 1982,  n. 979 e
dell'art. 19, comma  1, della legge 6 dicembre 1991,  n. 394, nonche'
dell'art.  25 della  legge  8 giugno  1990, n.  142,  ad enti  locali
territoriali, singoli o  in associazione tra loro,  con il contributo
di istituti di ricerca  e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.