Art. 5. La gestione dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo" sara' affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali, singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.