Art. 7. L'ESAF iniziera' i lavori di cui al precedente art. 1 entro, e non oltre, sette giorni dalla data della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Cagliari, 6 febbraio 1998 Il commissario governativo: Palomba