Art. 7.
  L'ESAF iniziera' i lavori di cui  al precedente art. 1 entro, e non
oltre, sette giorni dalla data della presente ordinanza.
  E' fatto obbligo,  a chiunque spetti, di  dare immediata attuazione
alla presente ordinanza.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nel bollettino  ufficiale
della regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Cagliari, 6 febbraio 1998
                                  Il commissario governativo: Palomba